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 Legge n° 214 del 1 agosto 2003 in vigore dal 13 agosto 2003

 

Fonte: Gazzetta ufficiale
 

Legge n. 214 Tabella Tabella esplicativa

 

Articoli Premessi 1 2 3 4 5 6 7
 

LEGGE 1 agosto 2003, n.214

  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 27

giugno  2003,  n.  151,  recante  modifiche ed integrazioni al codice

della strada.

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

la seguente legge:

 

                               Art. 1.

 

    1.  Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed

integrazioni  al  codice  della strada, e' convertito in legge con le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

      Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

 

                               CIAMPI

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture

                              e dei trasporti

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

     

                                                             Allegato

 

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

               AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151

 

  All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

  "Art. 01. (Modifiche alle disposizioni generali). - 1. All'articolo

2  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:

  "F-bis. Itinerari ciclopedonali";

  b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:

  "F-bis.    Itinerario   ciclopedonale:   strada   locale,   urbana,

extraurbana  o  vicinale,  destinata prevalentemente alla percorrenza

pedonale  e  ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a

tutela dell'utenza debole della strada".

  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:

  "2)  Area  pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,

salvo  quelli  in  servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al

servizio  di  persone  con  limitate  o  impedite  capacita' motorie,

nonche'  eventuali  deroghe  per  i  veicoli ad emissioni zero aventi

ingombro  e  velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

In  particolari  situazioni  i  comuni possono introdurre, attraverso

apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni  alla circolazione su

aree pedonali";

  b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:

  "34-bis)  Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita'

di  stazioni  o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto

ferroviario, per agevolare l'intermodalita'";

  c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:

  "53-bis)   Utente   debole   della   strada:  pedoni,  disabili  in

carrozzella,  ciclisti  e  tutti  coloro  i quali meritino una tutela

particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade".

  Art.  02.  (Disposizioni  per la disciplina del traffico nei centri

abitati). - 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in

fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione

nelle  corsie  riservate  ai  mezzi pubblici di trasporto, nelle aree

pedonali  e  nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione

amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro

275,10".

  2.  Dopo  il  comma  15  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il

seguente:

  "15-bis.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  coloro  che

esercitano  abusivamente,  anche avvalendosi di altre persone, ovvero

determinano   altri   ad   esercitare   abusivamente  l'attivita'  di

parcheggiatore   o   guardiamacchine  sono  puniti  con  la  sanzione

amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.

Se  nell'attivita'  sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si

applica,  in  ogni  caso, la sanzione accessoria della confisca delle

somme  percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo

VI".

  Art.  03.  (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di

competizioni   non   autorizzate   in  velocita).  -  1.  Al  decreto

legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modifiche:

  a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;

  b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

  "Art.  9-bis.  (Organizzazione  di  competizioni non autorizzate in

velocita'  con  veicoli  a  motore  e partecipazione alle gare). - 1.

Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,

promuove,  dirige  o  comunque  agevola  una competizione sportiva in

velocita'  con  veicoli  a  motore senza esserne autorizzato ai sensi

dell'articolo  9  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con

la  multa  da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a

chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la

morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da

sei  a  dodici  anni;  se  ne deriva una lesione personale la pena e'

della reclusione da tre a sei anni.

  3.  Le  pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno

se  le  manifestazioni  sono organizzate a fine di lucro o al fine di

esercitare  o  di  consentire  scommesse  clandestine, ovvero se alla

competizione partecipano minori di anni diciotto.

  4.  Chiunque  effettua  scommesse  sulle  gare di cui al comma 1 e'

punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da

euro 5.000 a euro 25.000.

  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,

all'accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa

accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi

del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata

se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni

personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la

sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei

partecipanti,  salvo  che appartengano a persona estranea al reato, e

che questa non li abbia affidati a questo scopo.

  6.  In  ogni  caso  l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato

divieto  di  effettuare  la  competizione, secondo le norme di cui al

capo I, sezione II, del titolo VI.

  Art.  9-ter.  (Divieto  di  gareggiare  in  velocita' con veicoli a

motore).  -  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque

gareggia  in  velocita'  con  veicoli  a  motore  e'  punito  con  la

reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro

20.000.

  2.  Se  dallo  svolgimento  della competizione deriva, comunque, la

morte  di  una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da

sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della

reclusione da due a cinque anni.

  3.  All'accertamento  del reato consegue la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi

del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata

se   dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate  lesioni

personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la

sentenza  di  condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei

partecipanti,  salvo  che  appartengano a persona estranea al reato e

che questa non li abbia affidati a questo scopo";

  c)  al  comma  4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo:  "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se

il  veicolo  e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli

9-bis e 9-ter";

  d)  al  comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le

parole:  "Salvo  quanto  previsto  dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il

secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi".

 

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  All'articolo 1:

  nella  rubrica,  dopo  le parole: "la costruzione" sono inserite le

seguenti:  "e  la  tutela"  e  dopo  le  parole:  "delle strade" sono

inserite le seguenti: ", le norme sui veicoli";

  al  comma 1, lettera a), le parole: "e relativamente alle strade di

competenza,  fatti  salvi  gli  accordi  tra  gli  enti  locali" sono

soppresse;

  dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

  "1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il

seguente:

  "3-bis.  I  servizi  di scorta per la sicurezza della circolazione,

nonche'  i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui

all'articolo  11,  comma  1,  lettere c) e d), possono inoltre essere

effettuati  da  personale  abilitato  a  svolgere  scorte tecniche ai

veicoli  eccezionali  e ai trasporti in condizione di eccezionalita',

limitatamente   ai   percorsi   autorizzati  con  il  rispetto  delle

prescrizioni   imposte   dagli  enti  proprietari  delle  strade  nei

provvedimenti  di  autorizzazione  o  di quelle richieste dagli altri

organi di polizia stradale di cui al comma 1";

  1-ter.  Al  comma  5  dell'articolo  12  del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel

presente  articolo"  sono  inserite le seguenti: ", eccetto quelli di

cui al comma 3-bis,";

  dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  "2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in

fine,  il  seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate

al   presente   comma   e  al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 4.000 a euro

16.000;  nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della

violazione,  alla  stessa  sanzione  amministrativa  e'  soggetto chi

utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".

  2-ter.  Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' inserito il

seguente:

  "2-bis.  Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali

di   localizzazione  territoriale  del  confine  del  comune,  lingue

regionali  o  idiomi  locali  presenti  nella zona di riferimento, in

aggiunta alla denominazione nella lingua italiana".

  2-quater.  Il  comma  4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal

seguente:

  "4.  Rientrano  nella  categoria  dei  motoveicoli e autoveicoli di

interesse  storico  e  collezionistico  tutti  quelli  di cui risulti

l'iscrizione  in  uno  dei  seguenti  registri:  ASI, Storico Lancia,

Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".

  2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi

del comma 4" sono soppresse";

  al  comma  3,  alinea,  le  parole:  "e' inserito il seguente" sono

sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

  al  comma  3,  capoverso  2-bis,  dopo  le parole: "o per trasporti

specifici," sono inserite le seguenti: "immatricolati in Italia e" ed

e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le caratteristiche

tecniche  di  tali  strisce  sono  definite con decreto del Ministero

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto

previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104";

  al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, e' aggiunto il seguente:

  "2-ter.  Durante  la  circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i

semirimorchi  adibiti  al  trasporto  di cose o di persone, con massa

complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati

con  dispositivi  atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso

di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le

disposizioni  di  cui  al  presente  comma  e' punito con la sanzione

amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 68,25 a euro

275,10";

  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  "3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti  sono  individuati e omologati dispositivi di rilevamento a

distanza  di  situazioni  di  rischio  o  di emergenza di cui possono

essere dotati gli autoveicoli.

  3-ter.  I  trenini  turistici classificati quali veicoli atipici ai

sensi  dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto

disposto  dall'articolo  2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo

2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi".

 

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  All'articolo 2:

  al comma 1 sono premessi i seguenti:

  "01.  Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile

1992,  n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "destinato

a tale uso" sono inserite le seguenti: "ovvero, pur essendo munito di

autorizzazione,  guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio

con  conducente  senza  ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle

condizioni di cui all'autorizzazione,".

  02.  Dopo  il  comma  4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il

seguente:

  "4-bis.  Chiunque,  pur  essendo munito di autorizzazione, guida un

veicolo  di  cui  al  comma  2 senza ottemperare alle norme in vigore

ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto

alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a

euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa

accessoria    del    ritiro    della    carta   di   circolazione   e

dell'autorizzazione,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione

II, del titolo VI".

  03.  Il  comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  "2.   Chiunque,   senza   avere   ottenuto   la   licenza  prevista

dall'articolo  8  della  legge  15  gennaio  1992, n. 21, adibisce un

veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla

sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.500 a

euro  6.000.  Dalla  violazione conseguono le sanzioni amministrative

accessorie  della  confisca  del  veicolo  e  della sospensione della

patente  di  guida  da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di

cui  al  capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto

e'  incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno

due  volte,  all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della

revoca  della  patente.  Le  stesse sanzioni si applicano a coloro ai

quali e' stata sospesa o revocata la licenza".

  04.  Il  comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  "3.  Chiunque,  pur  essendo munito di licenza, guida un taxi senza

ottemperare  alle  norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla

licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 70 a euro 280".

  05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  a)   nella   rubrica,   dopo   le  parole:  "Carta  provvisoria  di

circolazione", e' inserita la seguente: ", duplicato";

  b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

  "1-bis.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con

decreto  dirigenziale,  stabilisce  il  procedimento per il rilascio,

attraverso  il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte

di   circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima  semplificazione

amministrativa,  anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla

legge 8 agosto 1991, n. 264".

  06.  Al  comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile

1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: "a soggetti

terzi" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui alla legge

8 agosto 1991, n. 264"";

  al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:

  "0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

  "1-ter.  A  decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il

certificato  di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche

ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida"";

  al  comma 1, lettera a), la parola: "motocarrozzetta" e' sostituita

dalla seguente: "motocarrozzette";

  al  comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: ", lettera c)"

sono soppresse;

  al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

  "b-bis) al comma 13-bis, le parole: "Chiunque, non essendo titolare

di  patente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il minore che, non

munito di patente"";

  al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le

parole:  "o  presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,

n. 264";

  dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

  "7-bis.  Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo

30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il

seguente:

  "12-bis.  I  soggetti  muniti  di  patente  militare  o di servizio

rilasciata  ai  sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle

corrispondenti  categorie  immatricolati  con  targa civile purche' i

veicoli    stessi    siano    adibiti    ai   servizi   istituzionali

dell'amministrazione dello Stato".

  7-ter.  L'articolo  139  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  "Art.  139.  (Patente  di  servizio per il personale abilitato allo

svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in

possesso  di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti

di   polizia   stradale  indicati  dai  commi  1  e  3,  lettera  a),

dell'articolo  12  e'  rilasciata apposita patente di servizio la cui

validita'  e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento

di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di  concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti

e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1"".

 

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  All'articolo 3:

  al  comma 4, lettera d), le parole: "alla sanzione amministrativa",

ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la sanzione

amministrativa e'";

  al  comma  4,  lettera  e), le parole: "e' sostituito dal seguente"

sono sostituite dalle seguenti: "e' sostituito dai seguenti";

  al  comma  6,  lettera  a), capoverso 1, dopo le parole: "veicoli a

motore"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad  eccezione dei veicoli

iscritti  nei  registri  ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano

Alfa Romeo, Storico FMI,";

  al comma 6, lettera b), le parole: "sono soppressi" sono sostituite

dalle seguenti: "sono abrogati";

  dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

  "8-bis.  Al  comma  5  dell'articolo 158 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del

comma  1" sono inserite le seguenti: "e delle lettere d), g) e h) del

comma 2".

  8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto il

seguente:

  "5-bis.  Nelle  aree portuali e marittime come definite dalla legge

28  gennaio  1994,  n.  84,  e' autorizzato il sequestro conservativo

degli   automezzi   in  sosta  vietata  che  ostacolano  la  regolare

circolazione  viaria  e  ferroviaria o l'operativita' delle strutture

portuali"";

  il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  "9.  Dopo  il  comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, sono inseriti i

seguenti:

  "4-bis.  Nei  casi  indicati  al  comma  1 durante le operazioni di

presegnalazione  con  il  segnale  mobile  di  pericolo devono essere

utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per

rendere  visibile  il  soggetto  che opera. Con decreto del Ministero

delle    infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite   le

caratteristiche  tecniche  e  le  modalita'  di  approvazione di tali

dispositivi.

  4-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma

1  e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare

sulla   strada   senza   avere   indossato   giubbotto   o   bretelle

retroriflettenti  ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se

il  veicolo  si  trova  sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di

sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da   emanare   entro   il   31   ottobre   2003,  sono  stabilite  le

caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle"";

  dopo il comma 9, e' inserito il seguente:

  "9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modifiche:

  a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  "9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti

ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di

cui  ai  commi  3  e  4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o

delle  cisterne  che  trasportano merci pericolose, ai dispositivi di

equipaggiamento  e  protezione  dei  veicoli,  alla  presenza  o alla

corretta  sistemazione  dei pannelli di segnalazione e alle etichette

di  pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e

sui  colli  che  contengono  merci  pericolose,  ovvero  che le hanno

contenute  se  non  ancora  bonificati,  alla sosta dei veicoli, alle

operazioni  di  carico,  scarico  e  trasporto  in comune delle merci

pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una  somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue

la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del

capo I, sezione II, del titolo VI";

  b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

  "9-bis.  Chiunque  viola  le  prescrizioni fissate o recepite con i

decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  2, ovvero le condizioni di

trasporto  di  cui  ai  commi  3  e  4,  relative  ai  dispositivi di

equipaggiamento  e  protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla

compilazione  e  tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni

di  sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

  9-ter.  Chiunque,  fuori  dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis,

viola  le  altre  prescrizioni  fissate  o  recepite  con  i  decreti

ministeriali  di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di

cui  ai  commi  3  e  4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 "";

  al  comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: "certificato

di  circolazione"  sono  aggiunte  le seguenti: " e che il conducente

abbia  un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti sono

stabiliti  le  modalita'  e  i tempi per l'aggiornamento, ai fini del

presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati

anteriormente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151";

  al comma 14, la lettera c) e' soppressa;

  al  comma  14,  lettera  d),  il  capoverso 7-bis e' sostituito dal

seguente:

  "7-bis.  Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore,

oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,

intima  al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non

dopo  avere  effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e

dispone  che,  con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo

idoneo  per  la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario.

Della  intimazione  e'  fatta  menzione  nel verbale di contestazione

delle  violazioni  accertate  e  nello stesso viene altresi' indicata

l'ora  alla  quale  il  conducente  puo'  riprendere la circolazione.

Chiunque  circola  durante il periodo in cui e' stato intimato di non

proseguire  il  viaggio  e' punito con la sanzione amministrativa del

pagamento  di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con

il  ritiro  immediato  della carta di circolazione e della patente di

guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei

documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende

l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,

che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere

ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente

articolo";

  al comma 14, la lettera e) e' soppressa;

  al comma 15, la lettera b) e' soppressa;

  al  comma  15,  lettera  d),  il  capoverso 4-bis e' sostituito dal

seguente:

  "4-bis.  Nei  casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre

all'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al

conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere

effettuato  i  prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che,

con  tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la

sosta    ove    dovra'   permanere   per   il   periodo   necessario.

Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle

violazioni  accertate  e  nello  stesso viene altresi' indicata l'ora

alla  quale  il  conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque

circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire

il  viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una  somma  da  euro  1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro

immediato  della  carta  di  circolazione  e  della patente di guida.

Trascorso  il  necessario  periodo  di  riposo,  la  restituzione dei

documenti  ritirati  deve  essere richiesta al comando da cui dipende

l'organo  accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,

che  vi  provvede  dopo  la  constatazione che il viaggio puo' essere

ripreso   nel   rispetto  delle  condizioni  richieste  dal  presente

articolo";

  al comma 15, la lettera e) e' soppressa;

  al  comma  16,  lettera  d),  capoverso  3,  le parole: "ovvero con

limitatore   di   velocita'  o  di  cronotachigrafo  manomesso"  sono

sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  con  limitatore di velocita' o

cronotachigrafo manomesso";

  al comma 16, lettera f), le parole: "mancante o manomesso", ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "mancante, manomesso o non

funzionante";

  al  comma  16,  lettera  g),  le parole: "Alle violazioni di cui al

comma  2"  sono sostituite dalle seguenti: "Alla violazione di cui al

comma 2";

  il comma 17 e' sostituito dal seguente:

  "17.  All'articolo  180  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modifiche:

  a)  al  comma  4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i

veicoli  adibiti  a  servizio  pubblico di trasporto di persone e per

quelli  adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione

puo'   essere   sostituita  da  fotocopia  autenticata  dallo  stesso

proprietario con sottoscrizione del medesimo";

  b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  "6.  Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato

di  circolazione  del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida

ove previsto e un documento di riconoscimento";

  c)  al  comma  8  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla

violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte

dell'ufficio  dal  quale dipende l'organo accertatore, della sanzione

prevista  per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza

dei  termini  per  la  notificazione  dal  giorno successivo a quello

stabilito per la presentazione dei documenti"";

  al comma 19, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

  "a)  al  comma  3  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La

sanzione  amministrativa  di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un

quarto  quando  l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione

della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo  accertatore,

esprime  la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di

radiazione   del   veicolo.   In   tale   caso  l'interessato  ha  la

disponibilita'  del  veicolo  e dei documenti relativi esclusivamente

per  le  operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo

versamento   presso   l'organo   accertatore  di  una  cauzione  pari

all'importo  della  sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad

avvenuta   demolizione   certificata   a  norma  di  legge,  l'organo

accertatore  restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto

a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria"";

  al comma 19, lettera b), il capoverso 4 e' sostituito dal seguente:

  "4.  Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre

1981,  n.  689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla

strada  del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo

stesso  sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo

non  soggetto  a  pubblico  passaggio,  individuato  in via ordinaria

dall'organo   accertatore  o,  in  caso  di  particolari  condizioni,

concordato  con  il  trasgressore.  Quando  l'interessato effettua il

pagamento  della  sanzione  in  misura ridotta ai sensi dell'articolo

202,  corrisponde  il  premio  di assicurazione per almeno sei mesi e

garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia

del  veicolo  sottoposto  a  sequestro,  l'organo  di  polizia che ha

accertato   la   violazione   dispone  la  restituzione  del  veicolo

all'avente  diritto,  dandone  comunicazione  al prefetto. Quando nei

termini  previsti  non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il

pagamento  in  misura  ridotta,  l'ufficio  o  comando da cui dipende

l'organo  accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso

costituisce  titolo  esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e

il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213".

 

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  All'articolo 4:

  al  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo, le parole: "presso una

persona  fisica  residente  in  Italia"  sono  soppresse;  al secondo

periodo, la parola: "precedente" e' soppressa;

  al  comma  1,  lettera  b),  alinea,  le  parole:  "e'  inserito il

seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";

  al  comma  1,  lettera  b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole:

"come  modificato  dall'articolo  7,  comma  9" sono sostituite dalle

seguenti: "e successive modificazioni";

  al  comma  1,  lettera  b),  le  parole da: "In altri casi" fino a:

"apparecchiature debitamente omologate" sono soppresse;

  al  comma  1,  lettera  b),  dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il

seguente:

  "1-ter.  Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali

non  e'  avvenuta  la  contestazione immediata, il verbale notificato

agli  interessati  deve  contenere anche l'indicazione dei motivi che

hanno  reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti

alle  lettere  b),  f)  e  g)  del  comma  1-bis non e' necessaria la

presenza  degli  organi  di  polizia  qualora  l'accertamento avvenga

mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate";

  al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

  "c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

  "5-bis.  Nel  caso  di  accertamento  di  violazione per divieto di

fermata  e  di  sosta  ovvero  di violazione del divieto di accesso o

transito  nelle  zone  a  traffico limitato, nelle aree pedonali o in

zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento

a  distanza,  quando  dal  pubblico  registro  automobilistico  o dal

registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto

pubblico   istituzionale,   individuato   con  decreto  del  Ministro

dell'interno,  il  comando  o  l'ufficio  che  procede  interrompe la

procedura  sanzionatoria  per comunicare al soggetto intestatario del

veicolo  l'inizio  del  procedimento al fine di conoscere, tramite il

responsabile  dell'ufficio  da cui dipende il conducente del veicolo,

se  lo  stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in

una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre

1981,   n.   689.   In  caso  di  sussistenza  dell'esclusione  della

responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti

al  prefetto  ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso

contrario,   si   procede  alla  notifica  del  verbale  al  soggetto

interessato  ai  sensi  dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione

della  procedura  fino  alla  risposta  del soggetto intestatario del

veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica"";

  dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

  "1-bis.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo

30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il

seguente:

  "1-bis.  Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo' essere presentato

direttamente  al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto

trasmette  all'ufficio  o comando cui appartiene l'organo accertatore

il  ricorso,  corredato  dei  documenti  allegati dal ricorrente, nel

termine di trenta giorni dalla sua ricezione".

  1-ter.  Il  comma  2  dell'articolo  203 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal

seguente:

  "2.  Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando cui appartiene

l'organo  accertatore,  e'  tenuto a trasmettere gli atti al prefetto

nel  termine  di  sessanta  giorni dal deposito o dal ricevimento del

ricorso  nei  casi  di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da

parte  del  prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis. Gli atti,

corredati  dalla  prova della avvenuta contestazione o notificazione,

devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo

accertatore   utili  a  confutare  o  confermare  le  risultanze  del

ricorso".

  1-quater.  Al  comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30

aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette,

entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro

centoventi  giorni  decorrenti  dalla data di ricezione degli atti da

parte  dell'ufficio  accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2

dell'articolo 203".

  1-quinquies.   Dopo  il  comma  1  dell'articolo  204  del  decreto

legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono

inseriti i seguenti:

  "1-bis.  I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al

comma  1  del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro

ai   fini   della   considerazione   di  tempestivita'  dell'adozione

dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata

adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

  1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione

personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica

dell'invito  al  ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto

termine  resta  sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione

o,  in  caso  di  mancata presentazione del ricorrente, comunque fino

alla  data  fissata  per  l'audizione stessa. Se il ricorrente non si

presenta   alla   data   fissata   per  l'audizione,  senza  allegare

giustificazione  della  sua  assenza, il prefetto decide sul ricorso,

senza ulteriori formalita'".

  1-sexies.  Al  comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30

aprile   1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole:

"L'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria  deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo

201"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "L'ordinanza-ingiunzione di

pagamento   della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  deve  essere

notificata,  nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione,

nelle forme previste dall'articolo 201".

  1-septies.  Dopo  l'articolo  204 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

  "Art.  204-bis. (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente

alla   proposizione   del   ricorso   di  cui  all'articolo  203,  il

trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora

non  sia  stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in

cui  e'  consentito,  possono  proporre  ricorso  al  giudice di pace

competente  per  il  territorio del luogo in cui e' stata commessa la

violazione,   nel   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di

contestazione o di notificazione.

  2.   Il   ricorso   e'  proposto  secondo  le  modalita'  stabilite

dall'articolo  22  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il

procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del

1981,  fatte  salve  le  deroghe previste dal presente articolo, e si

estende anche alle sanzioni accessorie.

  3.  All'atto  del  deposito del ricorso, il ricorrente deve versare

presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita'

del  ricorso,  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della

sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore. Detta somma, in caso di

accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.

  4.  Il  ricorso  e',  del  pari,  inammissibile  qualora  sia stato

previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

  5.  In  caso  di  rigetto  del  ricorso,  il giudice di pace, nella

determinazione  dell'importo  della  sanzione,  assegna, con sentenza

immediatamente   eseguibile,   all'amministrazione   cui   appartiene

l'organo   accertatore,   la  somma  determinata,  autorizzandone  il

prelievo  dalla  cauzione  prestata  dal  ricorrente  in  caso di sua

capienza;   l'amministrazione  cui  appartiene  l'organo  accertatore

provvede   a   destinare   detta   somma  secondo  quanto  prescritto

dall'articolo  208.  La  eventuale  somma  residua  e'  restituita al

ricorrente.

  6.  La  sentenza  con  cui  viene  rigettato il ricorso costituisce

titolo  esecutivo  per la riscossione coatta delle somme inflitte dal

giudice  di  pace  che  superino  l'importo  della  cauzione prestata

all'atto del deposito del ricorso.

  7.  Fermo  restando  il  principio  del libero convincimento, nella

determinazione  della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare

una  sanzione  inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per

la violazione accertata.

  8.  In  caso  di  rigetto  del ricorso, il giudice di pace non puo'

escludere  l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione

dei punti dalla patente di guida.

  9.  Le  disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche

nei casi di cui all'articolo 205".

  1-octies.  Il  comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal

seguente:

  "3.  Il  prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione,

puo'   delegare   la   tutela   giudiziaria  all'amministrazione  cui

appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria

dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208"";

  al comma 2, lettera a), le parole: "il secondo periodo e' abrogato"

sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo e' soppresso";

  al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

  "c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

  "4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai

veicoli  immatricolati  in  Italia che siano guidati da conducenti in

possesso  di  patente  di  guida  rilasciata da uno Stato non facente

parte dell'Unione europea"";

  dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  "2-bis.  Al  comma  1  dell'articolo 214 del decreto legislativo 30

aprile   1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  parole:

"certificato  di  idoneita'  tecnica" sono sostituite dalle seguenti:

"certificato  di  circolazione";  al medesimo comma 1 e' aggiunto, in

fine,  il  seguente  periodo:  "Nel  caso  di fermo amministrativo di

veicolo  diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata

e  custodita,  per  tutto  il  periodo  di  durata  del fermo, presso

l'amministrazione  cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e'

fatta menzione nel verbale di contestazione".

  2-ter.  Al  comma  2  dell'articolo  214 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, le parole: "il

veicolo  e'  restituito  all'avente  titolo"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto".

  2-quater.  Il  comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, e' sostituito dal

seguente:

  "8.   Chiunque   circola   con   un  veicolo  sottoposto  al  fermo

amministrativo,  salva  l'applicazione  delle  sanzioni penali per la

violazione  degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla

sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro 656,25 a

euro  2.628,15.  E'  disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un

deposito autorizzato"";

  dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

  "3-bis.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 230 del decreto legislativo

30  aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il

seguente:

  "2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone

annualmente   un  programma  informativo  sulla  sicurezza  stradale,

sottoponendolo  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti

alle quali riferisce sui risultati ottenuti"".

 

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  All'articolo 5:

  al  comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, e'

inserito  il seguente: "Per l'irrogazione della pena e' competente il

tribunale".

  Dopo l'articolo 6, sono inseririti i seguenti:

  "Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche

sulle  autostrade).  -  1.  Negli  esercizi  commerciali e nei locali

pubblici  con  accesso  sulle  strade  classificate del tipo A di cui

all'articolo  2,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285,  e  successive  modificazioni, e' vietata la somministrazione di

bevande superalcoliche.

  Art.   6-ter.  (Disposizioni  concernenti  i  titolari  di  patente

rilasciata  da  uno  Stato  estero).  -  1. Per i titolari di patente

rilasciata  da  uno  Stato estero nel quale non vige il sistema della

patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di

norme  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni,  e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED)

del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  del  Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente

alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le

infrazioni,  associando  a ciascuno di essi i punti di penalizzazione

secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285

del  1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi

di  polizia  di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.

285 del 1992.

  2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un

anno  violazioni  per  un  totale di almeno venti punti e' inibita la

guida  di  veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di

due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco

di  due  anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il

totale  di  almeno  venti  punti sia raggiunto in un periodo di tempo

compreso  tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata

a sei mesi.

  3.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e'

istituito  il  registro  degli  abilitati  alla guida di nazionalita'

straniera,  al  fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e

delle sanzioni previste dal presente decreto".

 

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  All'articolo 7:

  al comma 3, alinea, dopo le parole: "All'articolo 7, comma 1," sono

inserite le seguenti: "capoverso Art. 126-bis,";

  al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

  "a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

  "1-bis.   Qualora   vengano   accertate   contemporaneamente   piu'

violazioni  delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un

massimo  di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si

applicano  nei  casi  in  cui  e' prevista la sospensione o la revoca

della patente"";

  al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

  "b)  al  comma  2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "La

comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale

responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di

questi,   la   segnalazione  deve  essere  effettuata  a  carico  del

proprietario  del  veicolo,  salvo che lo stesso non comunichi, entro

trenta  giorni  dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i

dati  personali  e  della  patente  del  conducente  al momento della

commessa  violazione.  Se  il  proprietario  del  veicolo risulta una

persona  giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e'

tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo

di  polizia  che  procede.  Se  il proprietario del veicolo omette di

fornirli,  si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo

180,  comma  8.  La  comunicazione  al  Dipartimento  per i trasporti

terrestri avviene per via telematica"";

  al  comma  3,  lettera  c),  le  parole:  "nonche' di patente" sono

sostituite dalle seguenti: "e unitamente di patente B,";

  al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

  "c-bis)  al  comma  5,  le parole: "tre anni" sono sostituite dalle

seguenti:  "due  anni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per

il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di

comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina

l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci

punti"";

  dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

  "5-bis.  Le  disposizioni  del  comma  2-bis  dell'articolo  72 del

decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo

1,  comma  3,  del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1°

luglio 2004";

  al comma 6, le parole: "ed integrazioni" sono soppresse;

  dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

  "8-bis.  Il  comma  5  dell'articolo  327 del regolamento di cui al

decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e'

abrogato";

  al  comma  9,  le  parole:  "12  giugno 2002" sono sostituite dalle

seguenti:  "20  giugno 2002" e le parole: "del decreto legislativo 30

aprile  1992,  n.  285",  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite dalle

seguenti: "dello stesso decreto legislativo";

  al  comma  10,  le  parole: "decreto legislativo 20 aprile 1992, n.

285"  sono  sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285".

 

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          La tabella allegata e' sostituita dalla seguente:

 
=====================================================================
 Norma violata                                              Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141          Comma 8                                      5
                  Comma 9, terzo periodo                      10
Art. 142          Comma 8                                      2
                  Comma 9                                     10
Art. 143          Comma 11                                     4
                  Comma 12                                    10
                  Comma 13, con riferimento al comma 5         4
Art. 145          Comma 5                                      6
                  Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
                    4, 6, 7, 8 e 9                             5
Art. 146          Comma 2, ad eccezione dei segnali
                    stradali di divieto di sosta e fermata     2
                  Comma 3                                      6
Art. 147          Comma 5                                      6
Art. 148          Comma 15, con riferimento al comma 2         3
                  Comma 15, con riferimento al comma 3         5
                  Comma 15, con riferimento al comma 8         2
                  Comma 16, terzo periodo                     10
Art. 149          Comma 4                                      3
                  Comma 5, secondo periodo                     5
                  Comma 6                                      8
Art. 150          Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
                    comma 5                                    5
                  Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
                    comma 6                                    8
Art. 152          Comma 3                                      1
Art. 153          Comma 10                                     3
                  Comma 11                                     1
Art. 154          Comma 7                                      8
                  Comma 8                                      2
Art. 158          Comma 2, lettere d), g) e h)                 2
Art. 161          Commi 1 e 3                                  2
                  Comma 2                                      4
Art. 162          Comma 5                                      2
Art. 164          Comma 8                                      3
Art. 165          Comma 3                                      2
Art. 167          Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
                  a) eccedenza non superiore a 1t              1
                  b) eccedenza non superiore a 2t              2
                  c) eccedenza non superiore a 3t              3
                  d) eccedenza superiore a 3t                  4
                  Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
                  a) eccedenza non superiore al 10  per cento  1
                  b) eccedenza non superiore al 20 per cento   2
                  c) eccedenza non superiore al 30 per cento   3
                  d) eccedenza superiore al 30 per cento       4
                  Comma 7                                      3
Art. 168          Comma 7                                      4
                  Comma 8                                     10
                  Comma 9                                     10
                  Comma 9-bis                                  2
Art. 169          Comma 8                                      4
                  Comma 9                                      2
                  Comma 10                                     1
Art. 170          Comma 6                                      1
Art. 171          Comma 2                                      5
Art. 172          Commi 8 e 9                                  5
Art. 173          Comma 3                                      5
Art. 174          Comma 4                                      2
                  Comma 5                                      2
                  Comma 7                                      1
Art. 175          Comma 13                                     4
                  Comma 14, con riferimento al comma 7,
                    lettera a)                                 2
                  Comma 16                                     2
Art. 176          Comma 19                                    10
                  Comma 20, con riferimento al comma 1,
                    lettera b)                                10
                  Comma 20, con riferimento al comma 1,
                     lettere c) e d)                          10
                  Comma 21                                     2
Art. 177          Comma 5                                      2
Art. 178          Comma 3                                      2
                  Comma 4                                      1
Art. 179          Commi 2 e 2-bis                             10
Art. 186          Commi 2 e 7                                 10
Art. 187          Commi 7 e 8                                 10
Art. 189          Comma 5, primo periodo                       4
                  Comma 5, secondo periodo                    10
                  Comma 6                                     10
                  Comma 9                                      2
Art. 191          Comma 1                                      5
                  Comma 2                                      2
                  Comma 3                                      5
                  Comma 4                                      3
Art. 192          Comma 6                                      3
                  Comma 7                                     10
 
Per  le  patenti  rilasciate  successivamente  al  1°  ottobre 2003 a
soggetti  che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B
o  superiore,  i  punti  riportati  nella  presente tabella, per ogni
singola  violazione,  sono  raddoppiati  qualora  le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio".
 

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TABELLA ESPLICATIVA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTEGGI
 

Norma violata

 

Punti

Art. 141

Comma 8
velocità non commisurata alle situazioni ambientali
 

5
 

Comma 9, 3° periodo
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
 

10
Art. 142

Comma 8
Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 km/h
 

2
 

Comma 9
Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h
 

10
Art. 143

Comma 11
Circolare contromano
 

4
 

Comma 12
Circolare contromano  in curve, dossi o con limitata visibilità o su strade con carreggiate separate
 

10
 

Comma 13, con rif. al comma 5
Mano da tenere su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia
 

4
Art. 145 Comma 5
Inosservanza delle norme sulla precedenza non fermandosi alla striscia di arresto
 
6
 

Comma 10 con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
Inosservanza delle norme sulla precedenza
 

5
Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata
Inosservanza della segnaletica stradale
 

2
 

Comma 3
Passaggi con semaforo rosso o inosservanza dei segnali degli agenti del traffico
 

6
Art. 147

Comma 5
Inosservanza delle norme di comportamento ai passaggi a livello
 

6
Art. 148

Comma 15 con riferimento al comma 2
Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso
 

3
  Comma 15 con riferimento al comma 3
Inosservanza delle modalità della manovra di sorpasso
 
5
 

Comma 15 con riferimento al comma 8
Inosservanza delle modalità della manovra di sorpasso nei confronti dei tram
 

2
 

Comma 16, terzo periodo
Sorpasso di tram o filobus fermi, ai veicoli fermi di semafori, ai passaggi a livello o incolonnati o di veicolo in fase di sorpasso: sorpasso alle intersezioni, in curva, dosso o con scarsa visibilità; sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali;
inosservanza del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti
 

10
Art. 149

Comma 4
Non rispettare la distanza di sicurezza
 

3
 

Comma 5, secondo periodo
Collisione con danno grave ai veicoli per inosservanza della distanza di sicurezza
 

5
 

Comma 6
Collisione con lesioni gravi alle persone per inosservanza della distanza di sicurezza
 

8
Art. 150

Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5
Inosservanza delle norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna con collisione con danno grave ai veicoli
 

5
 

Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6
Inosservanza delle predette norme con collisione con lesioni alle persone
 

8
Art. 152

Comma 3
Inosservanza delle norme sulla segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
 

1
Art. 153

Comma 10
Commutazione dei proiettori di profondità (divieto di abbagliamento)
 

3
 

Comma 11
Inosservanza delle norme nell'uso dei dispositivi di segnalazione luminosa
 

1
Art. 154

Comma 7
Inversione del senso di marcia alle intersezioni, curve o dossi
 

8
 

Comma 8
Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione
 

2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)
Divieto di sosta in zone riservate alla fermata di taxi e bus, in zone riservate ai disabili, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
 
2
Art. 161

Commi 1 e 3
 Inosservanza delle norme sull'ingombro della carreggiata per avaria o altra causa
 

2
 

Comma 2
Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze viscide, infiammabili o pericolose
 

4
Art. 162

Comma 5
Inosservanza delle norme sulla segnalazione di veicolo fermo
 

2
Art. 164

Comma 8
Inosservanza delle norme sulla sistemazione del carico sui veicoli
 

3
Art. 165

Comma 3
Inosservanza delle norme sul traino dei veicoli in avaria
 

2
Art. 167

Commi 2, 5 e 6, con rif. a:

 
 

a) eccedenza non superiore a 1t

1
  b) eccedenza non superiore a 2t 2
  c) eccedenza non superiore a 3t 3
  d) eccedenza superiore a 3t 4
  sovraccarico per veicoli di massa complessiva superiore a 10 t
 
 
  Commi 3, 5 e 6, con rif. a:  
  a) eccedenza non superiore al 10% 1
  b) eccedenza non superiore al 20% 2
  c) eccedenza non superiore al 30% 3
  d) eccedenza superiore al 30% 4
  sovraccarico per veicoli di massa complessiva non superiore a 10 t
 
 
  Comma, 7
Abusiva circolazione delle c.d bisarche nelle strade in cui non sono ammessi tali tipi di veicoli
 
3
Art. 168

Comma 7
Eccedenza di massa per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
 

4
 

Comma 8
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa
 

10
  Comma 9
Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose
 
10
  Comma 9 bis
Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose relative alla compilazione dei documenti di trasporto, istruzioni di sicurezza e protezione degli occupanti.
 
2
Art. 169

Comma 8
Soprannumero o sovraccarico su autobus o filobus adibiti abusivamente ad uso di terzi
 

4
 

Comma 9
Soprannumero o sovraccarico in autovetture
 

2
 

Comma 10
Non osservare le altre norme sul trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
 

1
Art. 170 Comma 6
Inosservanza delle norme sul trasporto di persone, animali o oggetti sui veicoli a motore a due ruote
 
1
Art. 171 Comma 2
Omesso uso del casco
 
5
Art. 172

Commi 8 e 9
Omesso uso delle cinture di sicurezza o alterazione del funzionamento delle cinture
 

5
Art. 173 Comma3
Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti; uso del telefonino durante la guida
 
5
Art. 174

Comma 4
Conducente professionale di autoveicolo per il trasporto di cose o persone che supera il periodo massimo di guida o non osserva la prescritta pausa durante il viaggio
 

2
 

Comma 5
Inosservanza dei periodi di riposo prescritti o inesistenza dei documenti di servizio
 

2
  Comma 7
Mancanza momentanea dei documenti di servizio; documenti di servizio incompleti o alterati
 
1
Art. 175

Comma 13
Marcia in autostrada o extraurbana principale con carico pericolante o sporgente o con carico scoperto di materie suscettibili di dispersione
 

4
 

Comma 14. con rif. al comma 7, lettera a)
Traino di veicoli che non siano rimorchi in autostrada
 

2
  Comma 16
Inosservanza delle altre norme sulle condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
 
2
Art. 176

Comma 19
Invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico e percorrere la carreggiata in senso contrario in autostrada o sulle strade extraurbane principali
 

10
 

Comma 20, con rif. al comma l. lettera b)

Retromarcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali

 

10
 

Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e, d)
Circolare sulle corsie di emergenza e su quelle di variazione di velocità fuori dei casi prescritti
 

10
  Comma 21
Inosservanza delle altre norme sulla circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali
 
2
Art. 177 Comma 5
Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso
 
2
Art. 178

Comma 3
Inosservanza dei periodi di guida, di pausa e di riposo prescritti per i conducenti professionali; inesistenza dei documenti di servizio e di controllo
 

2
  Comma 4
Mancanza momentanea dei documenti; documenti incompleti o alterati
 
1
Art. 179

Comma 2 e 2 bis
Violazione delle norme sul limitatore di velocità e sul cronotachigrafo
 

10
Art. 186

Commi 2 e 7
Guida in stato di ebbrezza alcolica
 

10
Art. 187

Commi 7 e 8
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
 

10
Art. 189

Comma 5 primo periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui non derivi un danno grave ai veicoli
 

4
 

Comma 5 secondo periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui derivi un danno grave ai veicoli
 

10
 

Comma 6
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con danno alle persone
 

10
 

Comma 9
Inosservanza degli altri comportamenti dovuti in caso di incidente
 

2
Art. 191

Comma 1
Mancata precedenza ai pedoni sulle striscie pedonali
 

5
  Comma 2
Non consentire al pedone l'attraversamento che ha già iniziato  su carreggiata sprovvista
di attraversamenti pedonali
 
2
  Comma 3
Mancata precedenza a disabili con limitate capacità motorie o ciechi
 
5
  Comma 4
Inosservanza delle norme di prudenza e di precedenza nei confronti dei pedoni
 
3
Art. 192

Comma 6
Inosservanza degli obblighi verso funzionari, ufficiali o agenti durante la circolazione
 

3
 

Comma 7
Inosservanza dell'ordine di fermarsi ai posti di blocco
 

10


Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
 

 

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