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 Ultime novità

 

 Rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente - CQC

 
Iniziano i corsi per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto di persone e per trasporto di merci, la nostra autoscuola è tra i firmatari della convenzione con ATM e AMSA.

Consulta la pagina del rinnovo CQC con calendari dei corsi e modulo d'iscrizione.

 

 

 Decreto Guida Accompagnata

 
Pubblicato
in data 23 Dicembre 2011, il Regolamento recante la disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio.

Consulta il Decreto n. 213 del 11 Novembre 2011, in vigore dal 22 Aprile 2012.

 

 

 Decreto Insegnanti e Istruttori di scuola guida

 
Pubblicato
in data 10 marzo 2011, il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Consulta il Decreto n. 17 del 26 gennaio 2011, in vigore dal 25 marzo 2011.

 

 

 Limiti per neopatentati

 
Ai titolari di patente conseguite dal 9 febbraio 2011 viene applicato un ulteriore limite (il comma 2 era già in vigore) come da comma 2-bis dell'articolo 117 del cds:

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Il neopatentato in breve...

Per i primi 3 anni:

  • non gli è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali;

  • è soggetto al raddoppio dei punti decurtati come da tabella punti dell'articolo 126-bis;

  • Non può guidare se ha assunto bevande alcoliche (tasso alcolico zero) come da articolo 126-bis;

  • La mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, di un punto all'anno fino ad un massimo di 3 punti come da tabella punti dell'articolo 126-bis;

Solo per il primo anno e solo per chi ha conseguito la patente dal 9 febbraio 2011:

  • Se guida un autoveicolo di categoria M1 (veicoli a motore aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che di fatto sono le autovetture, deve rispettare  entrambi i seguenti valori:

    • La potenza massima (campo P2 della carta di circolazione) non deve essere superiore a 70 kw;

    • Il rapporto potenza/tara (riportato a pagina 3 nelle carte di circolazione rilasciate dopo il 4 ottobre del 2007) non deve essere superiore a 55 kw/t.

       

  • Se guida un autoveicolo diverso dalla categoria M1 (veicoli a motore aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) che di fatto sono i furgoni, gli autocarri fino a 3,5 t etc., deve rispettare  solo il seguente valore:

    • Il rapporto potenza/tara (riportato a pagina 3 nelle carte di circolazione rilasciate dopo il 4 ottobre del 2007) non deve essere superiore a 55 kw/t.

Sono esenti dai predetti limiti di potenza, i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

I predetti limiti sono invece estesi a tre anni per chi ha subìto condanne penali riguardanti l'uso, la detenzione e lo spaccio di droghe.

Dal sito de il sole 24 ore è possibile consultare l'elenco dei veicoli che rientrano nei limiti.
 

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 Legge n. 120 del 29 luglio 2010

 
La Legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha modificato molti articoli del codice della strada, alcuni con effetto immediato, altri già in vigore dal 13 agosto 2010 e altri ancora diventeranno operativi dopo l'emanazione di apposito Decreto.

Per una più semplice comprensione dei testi e delle relative modifiche è possibile consultare:

Alcuni articoli modificati di interesse generale (in rosso le modifiche apportate dalla legge 120):

 

 

 Decreto CQC del 26 ottobre 2009

 
Pubblicato il nuovo Decreto del 26 ottobre 2009 riguardante la formazione ordinaria ed accelerata della Carta di qualificazione del conducente - CQC - Leggi il Decreto

 

 

 Proroga del limite per neopatentati

 
La data di entrata in vigore della limitazione per i neopatentati a 50Kw/t è prorogata al 1° gennaio 2011. 
 

 

 Legge n° 160 del 2 ottobre 2007 - Conversione in legge con modifiche del DL 117 del 3 agosto 2007

 
Pubblicata in data 4 ottobre la
Legge n° 160 del 2 ottobre 2007 relativa alla conversione del DL 117 del 3 agosto 2007.

 Per riassumere... (in blu le modifiche apportate dalla conversione)

  • Guida senza patente

    • Ammenda da € 2.257 a € 9.032 con rilevanza penale, se recidivo nel biennio previsto arresto fino ad 1 anno.

  • Limitazioni alla guida

    • Per i neopatentati (ma solo per il primo anno) introdotta la limitazione alla guida, relativo alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 50kW/t
      Esempio:
      Un'autovettura con potenza di 48Kw e peso di 950Kg non può essere guidata infatti 48 diviso 0,95 dà un valore pari a 53,33
      Un'autovettura con potenza di 80Kw e peso di 1650Kg può essere guidata infatti 80 diviso 1,65 dà un valore pari a 48,48
       

  • Avrà validità per chi consegue la patente dal 3 febbraio 2008

  • Su veicoli a 2 ruote non si possono trasportare minori di 5 anni, ammenda da € 148 a € 594.

  • Sosta o fermata con motore acceso per uso condizionatore

    • Tenere acceso il veicolo per mantenere in funzione il condizionatore dell'aria durante la sosta o la fermata sarà punito con un'ammenda da € 200 a € 400.

  • Limiti di velocità

    • Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

    • Introdotta una nuova fascia di eccesso di velocità oltre 60km/h

      • Superare il limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h

        • rimane invariata l'ammenda da € 148 a € 594 ma aumentano i punti decurtati che da 2 diventano 5.

      • Superare il limite di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h

        • Ammenda da € 370 a € 1.458 e sospensione della patente da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida.

      • Superare il limite di oltre 60 km/h

        • Ammenda da € 500 a € 2.000 e sospensione della patente da 6 a 12 mesi e Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

  • Uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

    • Per chi guida con il cellulare "in mano" aumenta l'ammenda che ora và da € 148 a € 594 con sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio.

  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

    • i gradi di intensità diventano 3

      • Tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 g/l sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000 e arresto fino a 1 mese con sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

      • Tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 g/l sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 3.200 e arresto fino a 3 mesi con sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.

      • Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente da 1 a 2 anni.

    • La pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un’attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.

    • In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.

    • Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale ed è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per 90 giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

    • In caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione da € 2.500 a € 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 12.000 e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.    

    • Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

    • Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.000 a € 4.000 e l’arresto fino a 3 mesi con sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno ed anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa.

    • La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.

    • Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

  • Disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza

    • Viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza e devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.

  • Istituzione di un fondo contro l'incidentalità notturna

    • Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli relativi agli eccessi di velocità, alcol e stupefacenti, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna. Le risorse del Fondo di cui sopra saranno usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.

Consulta la Legge n° 160 del 2 ottobre 2007 che ha convertito in Legge, con alcune modifiche, il Decreto n° 117 del 3 agosto 2007.
 


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 Decreto Legge n° 117 del 3 Agosto 2007 - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada

 
Pubblicato in data 4 agosto il
Decreto Legge n° 117 del 3 Agosto 2007 che introduce disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Per riassumere...

  • Guida senza patente

    • Ammenda da € 2.257 a € 9.032 con rilevanza penale,se recidivo nel biennio previsto arresto fino ad 1 anno.

  • Limitazioni alla guida

    • Per i neopatentati introdotta la limitazione alla guida, relativo alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 50kW/t

      • Avrà validità per chi consegue la patente dal 180° giorno dall'entrata in vigore del Decreto.

    • Su veicoli a 2 ruote non si possono trasportare minori di 4 anni, ammenda da € 148 a € 594.

  • Limiti di velocità

    • Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

    • Introdotta una nuova fascia di eccesso di velocità oltre 60km/h

      • Superare il limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h

        • rimane invariata l'ammenda da € 148 a € 594 ma aumentano i punti decurtati che da 2 diventano 5.

      • Superare il limite di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h

        • Ammenda da € 370 a € 1.458 e sospensione della patente da 3 a 6 mesi e da 8 a 18 mesi in caso di recidiva nel biennio.

      • Superare il limite di oltre 60 km/h

        • Ammenda da € 500 a € 2.000 e sospensione della patente da 6 a 12 mesi e Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

  • Uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida

    • Per chi guida con il cellulare "in mano" aumenta l'ammenda che ora và da € 148 a € 594 con sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio.

  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

    • i gradi di intensità diventano 3

      • Tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 g/l sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000 e arresto fino a 1 mese con sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

      • Tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 g/l sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 3.200 e arresto fino a 3 mesi con sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.

      • Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente da 1 a 2 anni.

    • La pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un’attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.

    • In tutti i casi è disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.

    • Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale ed è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per 90 giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

    • In caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione da € 2.500 a € 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 12.000 e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.    

    • Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

    • Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.000 a € 4.000 e l’arresto fino a 3 mesi con sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno ed anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa.

    • La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.

    • Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

  • Disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza

    • Viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

Consulta il Decreto Legge n° 117 del 3 Agosto 2007 e la circolare esplicativa in formato pdf del 3 agosto 2007 N. 300/A/1/26352/101/3/3/9.
 


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 Carta di qualificazione del conducente - Recepita la Direttiva 2003/59/CE

 
Con il D.L. 21.11.2005 n. 286 viene recepita in Italia la Direttiva 2003/59/CE relativa alla qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e/o di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C, C+E , D o D+E.

Il documento che attesta il conseguimento è la “Carta di Qualificazione del Conducente” ( CQC ).

Ne esistono di due tipi: una per chi effettua il trasporto persone ed una per il trasporto cose, è simile alla attuale patente formato card ma col colore di fondo blu anziché rosa (guarda l'immagine).

La carta di qualificazione è obbligatoria per:

  • conducenti residenti in Italia che svolgono professionalmente attività di autotrasporto di persone o di cose;

  • Conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’ Unione europea o allo Spazio economico europeo , che svolgano la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano;

La norma che prevede l’obbligo del CQC andrà definitivamente in vigore:

  • il 10 settembre 2008 per il conducente professionale che trasporta persone ( D o DE ed il KD);

  • il 10 settembre 2009 per il conducente professionale che trasporta cose ( C o CE).

Hanno diritto alla CQC per documentazione (e quindi sono esentati dalla frequenza degli specifici corsi e dal sostenere il relativo esame) i conducenti che alla data del 5/4/2007 siano:

  • residenti in Italia e già titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD alla data del 04/04/2007;

  • residenti in Italia e già titolari della patente di guida della categoria C o CE alla data del 04/04/2007;

  • cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’ impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e già titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/2007;

  • cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nè allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’ impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e già titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, CE, oppure D e DE alla data del 04/04/2007;

Il possesso della patente di categoria C può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria D qualora questa sia stata conseguita in data antecedente al 01/10/2004.

La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente e' presentata secondo le seguenti scadenze:

  • dal 06/04/2007 : conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F;

  • dal 05/07/2007 : conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M;

  • dal 05/10/2007 : conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R;

  • dal 05/01/2008 : conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z

Non si potrà procedere al rilascio della CQC documentale agli aventi diritto dopo il 06/04/2010

Guarda le immagini della nuova CQC con la legenda descrittiva.
 


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 Convertito in Legge il D.L. 115 contenente proroga maggiorenni

 
La conversione in legge(168 del 17/8/05 in vigore dal 23/8/05) del D.L. 115/2005 ha confermato,tra l'altro,  la proroga al 1° ottobre 2005 dell'obbligo di conseguire il "patentino" per i conducenti di ciclomotori maggiorenni. Per riassumere...

  • Può conseguirlo solo chi non è già munito di patente(anche se scaduta o sospesa ) e nel caso dovesse in seguito conseguire una nuova patente dovrà essere restituito

  • Procedure per il conseguimento:

  • Candidato minorenne o maggiorenne dal 1° ottobre 2005

  • Visita Medica con requisiti della patente A*

  • Frequenza del corso di formazione

  • Esame

  • Candidato già maggiorenne al 30 settembre 2005

  • Visita Medica con requisiti della patente A*

  • Frequenza del corso di formazione

  • *Solo fino al 1/1/2008, il certificato medico può essere rilasciato da un medico di medicina generale e deve attestare che il richiedente sia in possesso di condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore.

  • E' riportata la scadenza e per il rinnovo si seguono le regole della patente A

  • Può essere sospeso, revocato o sottoposto a revisione ma solo, rispettivamente, per perdita temporanea, definitiva o verifica dei requisiti psicofisici

  • Con patente sospesa non è possibile condurre ciclomotori ad eccezione del caso in cui la stessa sia stata sospesa per eccesso di velocità (art.142 comma 9)

  • Confisca del ciclomotore o motociclo in caso di guida senza casco o per trasporto di passeggero se non previsto

  • Revoca della patente di guida per chi, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o con un tasso alcolemico superiore a 3 grammi/litro, infrange norme di comportamento che provocano la morte di altre persone.

  • Consulta la legge 168 del 17/8/05, gli articoli interessati che sono il 97, 116, 130, 130-bis, 208, 213, 214, l'intero codice della strada e la circolare esplicativa del 2 settembre 2005 MOT3/4397/M350.
     


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     Proroga del "patentino" per i maggiorenni alla guida di ciclomotori

     
    Prorogato al 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il "patentino" per i conducenti di ciclomotori maggiorenni. Per riassumere, anche per il conseguimento dei minorenni è introdotta la visita medica, chi è già maggiorenne al 30 settembre 2005 presenterà solo la visita medica, chi compie i 18 anni dopo tale data dovrà anche sostenere i normali esami, non potrà conseguirlo in alcun modo chi è già munito di patente(anche se scaduta o sospesa) e le sanzioni per chi guida senza esserne in possesso saranno le stesse dei minorenni(art.116 c.13 bis € 516,00 e fermo del veicolo per 60gg). Consulta il Decreto di modifica,  l'intero art.116 del cds aggiornato e la circolare esplicativa del 6 luglio 2005 MOT3/3616/M310.
     

     

     Obbligo del "patentino" per i minorenni alla guida di ciclomotori

     
    In vigore dal 1° luglio 2004 l'obbligo del "patentino" per i conducenti minorenni di ciclomotori, tale prescrizione verrà estesa anche ai maggiorenni non muniti di patente dal 1° luglio 2005.
     

     

     Decreto sulle caratteristiche dei giubbotti retroriflettenti

     
    Dal 1° aprile 2004 entra in vigore l'obbligo dei giubbotti o delle bretelle retroriflettenti, consulta il decreto riguardante le caratteristiche tecniche che devono avere.
     


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     Circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

     
    Il Ministero dell'Interno chiarisce con la circolare n.
    300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 alcuni aspetti riguardanti la patente a punti.
     

     

     Legge n. 214 del 1 agosto 2003

     
    Convertito in Legge il D.L. 151 con ulteriori modifiche al codice della strada. Consulta la Legge n. 214 in vigore dal 13 agosto 2003 e la nuova tabella punteggi. E' presente anche una tabella con la descrizione degli articoli interessati.
     

     

     Decreto riguardante i corsi per il recupero dei punti

     
    Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti.
     

     

     Decreto corsi per il "patentino" del ciclomotore

     
    Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità che abilita alla guida dei ciclomotori. Scarica il file dei quiz.
     

     

     Disegno di Legge n° 2422 convertito il 31 luglio 2003

     
    In data 31 luglio 2003 il Senato ha convertito in legge il disegno n° 2422 contenente altre modifiche al codice della strada. Consulta la nuova tabella punteggi. E' presente anche una tabella con la descrizione degli articoli interessati.
     


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     Decreto Legge n° 151 del 27 giugno 2003

     
    Decreto Legge n° 151 del 27 giugno 2003 riguardante le novità in vigore dal 30/06/2003 tra cui la patente a punti e la relativa tabella "punteggi" allegata. E' presente anche una tabella con la descrizione degli articoli interessati.
     

     

     Comunicato stampa su patente a punti e altro del 27/06/2003

     
    In attesa del Decreto Legge, riporto il comunicato stampa emesso dal Consiglio dei Ministri del 27/06/2003 riguardante le novità  in vigore dal 30/06/2003 tra cui la patente a punti e la relativa tabella "punteggi" aggiornata.
     

     

     Revisione periodica di motocicli e ciclomotori 29/11/2002

     
    Con il presente decreto, il Governo fissa i tempi e le modalità per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori. Consulta anche la circolare del D.T.T. per l'anno 2003.
     

     

     Decreto legge n.236 del 25/10/2002

     
    Con il presente decreto, il Governo proroga di 6 mesi l'entrata in vigore delle modifiche al codice della strada contenute nel decreto legge n.9 del 15 gennaio 2002 riguardanti tra l'altro la patente a punti. Consulta il Decreto Legge.
     


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     Decreto legge n. 121/02 del 20/06/2002

     
    Con il presente decreto, il Governo anticipa al 22 giugno 2002 l'entrata in vigore di alcuni articoli che erano stati fissati per il 1° gennaio 2003, i suddetti riguardano l'uso delle luci, l'auricolare, il tasso alcolemico e la rilevazione della velocità. Consulta il Decreto Legge o il Codice della Strada aggiornato.
     

     

     La nuova patente a punti

     
    Sezione dedicata all'articolo 126-bis che sarà in vigore dal 1° gennaio 2003, inserite tutte le sanzioni che "decurtano" ordinate per punteggio. Clicca qui per consultarla.
     

     

     Codice della strada aggiornato alla nuova patente a punti

     
    Inseriti tutti gli articoli del codice della strada attualmente in vigore con le sanzioni in euro , le modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2003 ed i punteggi della nuova patente a punti. Clicca qui per consultarli.
     

     

     Nuove procedure per duplicato patente e carta di circolazione

     
    A partire dal 15 aprile 2001 saranno attivate le nuove procedure relative al duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. Clicca qui per leggere la circolare. 
     

     
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     Modifica quiz esami di teoria

     
    Sono state apportate alcune modifiche ai "quiz" contenuti nei questionari d'esame, ne saranno assoggettati tutti i candidati che sosterranno l'esame di teoria a partire dal 17 aprile 2001 indipendentemente dalla data del foglio rosa. Clicca qui per visionare le suddette modifiche.
     

     

     Disegno di legge con patente a punti

     
    Il Senato ha approvato in data 08 marzo 2001 il disegno di legge contenente diverse innovazioni tra cui la patente a punti e l'attestato di guida per ciclomotori. Clicca qui per consultare il testo integrale ora all'esame del Senato. L'iter completo è consultabile sul sito del Senato inserendo nel campo "progetto di legge" il n° 4976
     

     

     Direttiva CE 56/2000 Patente di guida

     
    E' stata emanata dalla Comunità Europea la nuova direttiva relativa alla patente di guida, tra cui, le norme riguardanti il conseguimento (guida in autostrada ecc.). Clicca qui per  consultare il testo integrale.
     

     
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