Bordo condiviso sinistro

Torna alla home

 

Sezione CQC

 
  A chi e da quando serve
 
  Come si ottiene

  Come si rinnova

  Immagini e legenda
 
  Decreti che la regolano
 
  FAQ esplicative
 
 

Profilo

 
  Chi siamo
  Dove siamo
  Brugherio
  San Damiano

 

I nostri servizi

   
 
Conducente
 
  Cat. e documenti
  Lezioni di teoria
  Lezioni di guida
  Corsi recupero  punti
  Consorzio
  Modulo visita
  CQC
  Rinnovo patente
  Duplicato
  Conversione
  Internazionale

 
 
Veicolo
  
  Macchine Operatrici
  
 

Utilità

 
  Patente moto
  Patente a punti
  Casco
  Codice d. strada
  Patente card
  Sanzioni
  Quiz on-line
  Link costruttori
  Domande frequenti
  
Calend. revisioni
  Alcol ed effetti
  Guida sicura

 

Contatti


  Info generali
  Mess. istantanei
  Personali 

Link di settore

 
  Ruotesicure
  
Unasca
  
Unascamilano
  
Poliziadistato
  
Seada
  
 

Link utili

 
  
Numeri di telefono
  
c.a.p.
  Codice fiscale
  Convertitori
  
Calcola il bollo
  
Orari treni
  Ultime notizie
  Fusi orari

   Vocabolario
  
Traduttore
 

Siti amici

   
  Pratichecatastali

 
ilpalagione.com
  Peregomobili
 


 
 

 Decreto del 7 febbraio 2007 - Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale - Pubblicato in data 05/04/2007

Articoli--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;
Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di qualificazione iniziale e dei corsi di formazione periodica per i conducenti professionali; Considerata l'esigenza di dettare norme per l'organizzazione dei corsi, nonchè di stabilire le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;

Decreta:


Art. 1.

Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica


1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.


Art. 2.

Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte delle autoscuole


1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
d)
esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole richiedono il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. Il SIIT, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare, l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature deve essere comunicata al SIIT competente per l'aggiornamento del nulla osta.
3. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica comunica al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.
4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.

Torna su

 
Art. 3.

Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole



1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
c) federazioni, confederazioni, nonchè articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Limitatamente alla formazione periodica, possono svolgere corsi anche aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a ottanta unità.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata sia per l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione può essere rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, ovvero, per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma.
4. La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2.
5. L'ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.
6. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida. I corsi si svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.
7. L'ente comunica al SIIT trasporti territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

Torna su


Art. 4.

Locali ed attrezzature

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità:
a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula.
L'altezza minima dei locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:
a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
m) pannelli con fasce di ingombro.
3. Il materiale didattico di cui al comma 2, può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:
a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la marcia avanti, nonchè del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a
quelle del trattore deve essere presentato con un minimo di 10.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la marcia avanti, nonchè del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore presentato con un minimo di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
5. Gli enti di cui all'art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone.


Art. 5.

Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti con riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi presteranno la loro attività. I docenti avranno altresì cura di richiamare l'attenzione degli allievi sulla necessità di una guida che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana, nonchè valorizzi l'attività dell'impresa presso cui operano. 
 
Torna su
 
 
Art. 6.

Programma dei corsi di formazione iniziale


1.
Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo per la cui guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero su un veicolo per la cui guida e' necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone.
Nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.
2. Il programma del corso teorico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo
(docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
MOD.2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante
(docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente
(docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori
(docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
MOD.7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (15 ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate
(docente: insegnante di teoria) - (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto,
documenti particolari di accompagnamento delle merci
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.),
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri
(docente: insegnante di teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi
(docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione
relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore).
3. Il programma del corso pratico e' il seguente:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:
a.1) guida in autostrada;
a.2) guida notturna;
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria;
a.4) sostituzione pneumatico;
a.5) montaggio catene da neve;
a.6) uso del cronotachigrafo;
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
a.8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.);
b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità;
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
b.4) uso degli estintori;
c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;
c.3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri.
4. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). L'allievo assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per poter essere ammesso all'esame. E' obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario.
 
Torna su

 
Art. 7.

Svolgimento dei corsi di formazione iniziale


1. I corsi di formazione iniziale sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3. Le lezioni giornaliere devono avere durata non inferiore a quattro ore e non superiore ad otto ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
2. Non e' consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, com-ma 2, lettera c).
4. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, com-ma 2, lettera b).
5. I titolari di attestato di idoneità professionale all'accesso della professione che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) ed effettuano le lezioni pratiche.
6. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale devono essere iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 3. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal «registro di frequenza» (conforme al modello previsto all'allegato 4). Sul «registro di frequenza» e' annotata, oltre alla presenza, la data e l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante e'
annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e devono essere conservati per almeno cinque anni.
7. Al termine del corso l'autoscuola o l'ente rilasciano, all'allievo, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 5.

Art. 8.

Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea
o allo Spazio economico europeo



1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.


Torna su


Art. 9.

Esame per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente


1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera a). Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) o c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire.
Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera c). La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
4. L'esame dei candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, già in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, relativa al medesimo settore, consiste in una prova svolta tramite questionario comprendente sessanta quesiti ed attiene agli argomenti di cui al punto a), del comma 2, dell'art. 6. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
5. Al candidato che ha superato l'esame e' rilasciata la relativa carta di qualificazione del conducente.
6. Gli esami sono svolti da funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
7. L'esame e' svolto presso un ufficio motorizzazione civile.
8. L'esame deve essere svolto entro un anno dalla fine del corso, trascorsi i quali, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso per essere ammesso all'esame.
9. Nel caso di esito negativo dell'esame di abilitazione, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno un mese dalla data del precedente esame.
10. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea esibiscono, al momento dell'esame, pena la non ammissione all'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.


Art. 10.

Questionari d'esame


1. I quesiti sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.
2. La Direzione generale per la motorizzazione può, altresì, predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'art. 9.
  


Art. 11.

Corsi di formazione periodica
 
 
1. I corsi di formazione periodica di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono svolti dalle autoscuole e dagli enti ai sensi dell'art. 3.
2. Il programma del corso di formazione periodica e' solo teorico ed e' suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:
a) programma comune:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida
(docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente
(docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
b) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto dicose:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di cose
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di persone
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).
3. Il corso di formazione periodica può essere effettuato a partire dai sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente; nel caso la carta sia scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua frequentando esclusivamente il corso di formazione periodica. Il titolare della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni procede al suo rinnovo frequentando un corso di formazione periodica e sostenendo le prove d'esame di cui all'art. 9, comma 1.
4. Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 6, preventivamente vidimato dall'ufficio motorizzazione civile.
5. Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse, al massimo, tre ore di assenza.
6. Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate, alla presenza di un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali, il cui contenuto di conformità ai programmi e' attestato dal responsabile del corso.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata dal registro di frequenza (conforme all'allegato 7), sul quale l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita. L'assenza e' annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio delle lezioni. I registri hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione civile e devono essere conservati
per almeno cinque anni.
7. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri e' rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.

Torna su


Art. 12.

Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione
a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica



1. Gli uffici motorizzazione civile e gli organi di Polizia, su richiesta degli uffici motorizzazione civile effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonchè la regolarità dei corsi. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente.
2. Qualora siano riscontrate irregolarità dei corsi, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.
3. Accertata la responsabilità dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.
4. Accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, l'ufficio motorizzazione civile emana atto di diffida per l'eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle irregolarità accertate. Nel caso di inottemperanza alla diffida, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che adottano, la sospensione da quindici giorni a
tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.
5. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi più volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.


Art. 13.

Disposizioni transitorie


1.
Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di cui all'art. 9, l'esame si svolge con il metodo orale. Detto esame e' svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Ministro: Bianchi

 

Privacy PolicyCookie Policy


Copyright © 2000-2023 Autoscuola Pozzi sas - Tutti i diritti riservati
- E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è considerata violazione della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
 
Autoscuola Pozzi sas, Via A. De Gasperi, 46 - 20861 - Brugherio (MB) P.IVA 02240540969
 
Powered & Developed by
Dario Pozzi
 


  
         

 

 

News

 

Proseguono i corsi di rinnovo della CQC merci e persone, per calendari e iscrizioni
...continua...
 

Pubblicato il Decreto sulla Guida Accompagnata che si può conseguire a 17 anni se in possesso di patente A1. In vigore dal 22 aprile 2012
...continua...

 

Pubblicato il Decreto per la formazione e l'abilitazione di Insegnanti e Istruttori di autoscuola
...continua...

 

 

 
 

Cerca

 
 
Cerca nel web con
 

 

E' uscito il dvd della casa editrice Finson che ci vede interpreti protagonisti nella  spiegazione della patente a punti