Requisiti per la guida dei ciclomotori
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005
abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei
requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale;
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di
guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato
di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di
patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle
seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».