testo in vigore dal: 1-7-2005
		         Art. 5.

               Requisiti per la guida dei ciclomotori
  1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
  «1-ter.  A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non
siano  titolari  di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005
abbiano  compiuto  la  maggiore  età  conseguono  il  certificato di
idoneità  alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda
al  competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata  da  certificazione  medica  che  attesti  il  possesso dei
requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;
    b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
  «1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale;
  1-quinquies.  Non  possono  conseguire  il certificato di idoneità
alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti già muniti di patente di
guida;   i  titolari  di  certificato  di  idoneità  alla  guida  di
ciclomotori  sono  tenuti  a restituirlo ad uno dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento
di una patente.»;
    c) al  comma  12,  le parole: «lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato
di  abilitazione  professionale»  sono sostituite dalle seguenti: «lo
affida  o  ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
    d) al  comma  13-bis,  le  parole:  «Il minore che, non munito di
patente,  guida  ciclomotori  senza aver conseguito il certificato di
idoneità  di  cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle
seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti
di  patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».