Legge in vigore dal: 23-8-2005
Testo del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005,
n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della
pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale
della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini
per l'esercizio di deleghe legislative».
(Pubblicato nella G.U. del 22/08/2005, n. 194)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi
2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
Interventi urgenti per l'universita'
la scuola e gli ordini professionali
Omissis da Art. 1 a Art. 4
Capo II
Ulteriori interventi
Art. 5.
Disposizioni in materia di targatura
e di requisiti per la guida dei ciclomotori
01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa e' personale», sono inserite le seguenti: «e abbinata a un solo veicolo».
1. All'articolo 116 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che
compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano
titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di
guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo
142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;
coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono
il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti
fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza di un corso di
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto
di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.»;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida
dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la
certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni
psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguito dal
medico di medicina generale.»
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita'
alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i
titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a
restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona
che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il
certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui
al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti
di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al
comma 11-bis sono soggetti».
1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita' della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validita' del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori e' effettuata con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del
comma 2 dell'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n.
114) come modificato dalla presente legge:
«2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la
trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal
regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Si riporta il testo dei
commi 1-ter e 1-quater dellart. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
come modificato dalla presente legge:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che
compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano
titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida,
hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma
9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30
settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato
di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e
psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso
un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo
periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori
sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potra' essere
limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.».
Art. 5-bis.
Modificazioni al codice della strada
1. Nel decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 130, e' inserito il seguente:
«Art. 130-bis (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che
provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida e' revocata
ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel
caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di
altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di
ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo
186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o
superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai
sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale»;
b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi»;
c) all'articolo 213:
1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto
dal comma 2-quinquies,»;
2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di
polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto,
secondo le modalita' previste dal regolamento, in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove e' custodito per
trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo
214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in
custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma
2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e'
stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o
per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia
stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che accerta la
violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua rimozione
e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se
proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente
articolo, in quanto compatibili.»;
d) all'articolo 214:
1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto
dal comma 1-ter,»;
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento. Di
cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il
documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia, con
menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia.»;
3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui al
comma 1, »;
4) al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «E'
disposta, inoltre, la confisca del veicolo.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del
comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificato dalla presente legge:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri
enti indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2 per
consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni
ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonche' al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di
loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita'
ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli
utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi
enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione
e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila
abitanti.».
- Si riporta il testo
dell'art. 213, dello stesso decreto legislativo 285 del 1992, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria dalla
confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice
prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle
altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di
contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al
comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del
veicolo o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con
l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto
a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la
violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di
sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i
ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale,
presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni
dell'art. 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo e' effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del
custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita'
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale,
di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.549,37 a euro 6.197,48, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso
l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno
consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione
ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla
depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.
Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli
importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di
trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia
provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi
dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del
proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o
dell'autore della violazione, determinera' l'immediato trasferimento in
proprieta' al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di
grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo di
polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il
termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale
di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati
nell'art. 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore
trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni,
verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in
proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione
di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni
dell'art. 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino
alla definizione del procedimento in relazione al quale e' stato disposto il
sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre cose
oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la distruzione. Per
le modalita' ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di
cui all'art. 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro
integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha
per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione
dell'atto nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di
polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto,
secondo le modalita' previste dal regolamento in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, dove e' custodito per
trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto
trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'art. 214-bis, il
proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento in custodia secondo le
disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si
applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato
sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle
violazioni amministrative di cui agli articoli 169, conimi 2 e 7, 170 e 171
o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato
sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso
da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorita' di polizia che
accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonche' la sua
rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi
dell'art. 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se
proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente
articolo, in quanto compatibili.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto
ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e'
confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne
ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204, ovvero con distinta ordinanza,
stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione
accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in
cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei
confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o
dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi
all'autorita' giudiziaria, la cancelleria del giudice competente da'
comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione
dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro
6.774. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi.
5. (Abrogato).
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo'
essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri
registri.».
- Si riporta il testo
dell'art. 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1. Salvo quanto previsto
dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato
custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo
in un luogo di cui abbia la disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve
essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche
fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di
fermo amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo
di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1. Il documento di circolazione
e' trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a
proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 656,25 a euro 2.628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di
polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo
trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell'art. 214-bis, secondo le modalita' previste dal
regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle
per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa dal proprietario
del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilita', e risulta
altresi' evidente all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente restituito
all'avente titolo. Della restituzione e' redatto verbale, copia del quale
viene consegnata all'interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che
procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un
apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art. 214-bis, secondo
le modalita' previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di
contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma
2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e' affidato in custodia
all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai
genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la
restituzione non puo' avvenire se non dopo il provvedimento della autorita'
giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto il
provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione
provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per eseguire detta
sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo,
salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi
posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre,
la confisca del veicolo.».
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.