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 Decreto legge revisione periodica di motocicli e ciclomotori

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 novembre 2002

Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9.12.2002 n. 288)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;
Ritenuto di dover allineare la periodicita' delle revisioni dei suddetti veicoli ai termini previsti dall'art. 80, comma 3 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:
a) ciclomotori di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati gia' sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

1. La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosita'.
2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarita' dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocita' dei ciclomotori sono effettuati a partire dal 1 luglio 2003 sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 3.

Ogni anno, le operazioni di revisione di cui all'art. 1, hanno inizio il 2 gennaio e sono effettuate secondo il seguente calendario:
a) i veicoli di cui all'art. 1, lettera a), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore, entro il mese di rilascio dello stesso certificato e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione;
b) i veicoli di cui all'art. 1, lettera b), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima
revisione.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: Lunardi
 
 
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