L'articolo 126-bis, entrato in vigore il 30 giugno 2003, introduce la patente a punti. Ad ogni patente sarà attribuito un valore iniziale di 20 punti che è soggetto a decurtazione se si incorre in una violazione delle norme indicate nel sommario posto a lato. Per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida (solo se rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003), i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di 3 punti. La mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per  i  titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il   periodo   di   due  anni,  della  violazione  di  una  norma  di comportamento  da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. La frequenza ai corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti (9 se titolare di patente C, C+E, D, D+E). Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente. E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria patente chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di patente.
 

Inserita la pagina relativa ai nostri corsi per il recupero dei punti con  informazioni, F.A.Q e modulo di preiscrizione on-line.
 

 
In data 13 agosto 2003 è entrata in vigore la conversione in Legge del D.L. 151 contenente altre modifiche al codice della strada.  Consulta la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 con ulteriori chiarimenti. Inserito il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi per il recupero dei punti.

La legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha apportato alcune modifiche all'articolo 126-bis (in rosso le modifiche) introducendo, tra l'altro, l'esame al termine dei corsi di recupero punti, tale esame non è ancora operativo perché dovrà essere regolato da apposito Decreto da adottare entro 180 giorni.

Inserita la nuova tabella esplicativa di decurtazione punti aggiornata
alla Legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Consulta gli altri articoli del codice della strada aggiornato alla Legge n. 120 del 29 luglio 2010.
 
N.B. Questa pagina utilizza i frames, se a sinistra non è presente il sommario con gli articoli del codice della strada, clicca quì.