L'articolo 126-bis, entrato in
vigore il 30 giugno 2003, introduce la patente a punti. Ad ogni
patente sarà attribuito un valore iniziale di 20 punti che è
soggetto a decurtazione se si incorre in una violazione delle norme
indicate nel sommario posto a lato. Per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal
rilascio della patente di guida (solo se rilasciata successivamente al
1° ottobre 2003), i punti, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati. Per gli stessi tre anni, la mancanza di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad
un massimo di 3 punti. La mancanza, per il periodo di
due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti,
la mancanza, per il periodo
di due anni, della
violazione di una norma di comportamento
da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione
di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. La frequenza ai corsi di aggiornamento consente di
riacquistare 6 punti (9 se titolare di patente C,
C+E, D, D+E). Alla perdita totale del
punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente.
E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria
patente chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e
digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed
il proprio numero di patente. Inserita
la pagina relativa ai nostri corsi
per il recupero dei punti con informazioni, F.A.Q e
modulo di preiscrizione on-line. La
legge n. 120 del 29
luglio 2010 ha apportato alcune modifiche all'articolo
126-bis (in rosso le modifiche)
introducendo, tra l'altro, l'esame al termine dei corsi di recupero
punti, tale esame non è ancora operativo perché dovrà essere regolato
da apposito Decreto da adottare entro 180 giorni. Consulta
gli altri articoli del codice della strada aggiornato alla Legge n.
120 del 29
luglio 2010.
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