Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
organizza, promuove, dirige o comunque agevola una
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza
esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 25.000,00 a
€ 100.000,00. La stessa pena si applica a chiunque prende
parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo
svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di
una o più persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la
pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono
aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono
organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di
consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di
cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso
parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se
dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o più
persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, e che questa non
li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l’autorità amministrativa
dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.