Articolo 85 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con
o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso
ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al
servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore,
ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 155,00 a € 624,00 e, se si tratta di autobus,
da € 389,00 a € 1.559,00. La violazione medesima importa la sanzione
amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
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bis.
Chiunque, pur
essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al
comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 77,00 a € 305,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.