Articolo 59

Veicoli con caratteristiche atipiche.

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;

b) i requisiti tecnici di idoneitą alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o pił delle categorie succitate.

TORNA AL FRAME INIZIALE