Articolo 52

Ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli .

P.S. Ai sensi e per gli effetti della Direttiva 92/61/CEE, recepita con Decreto 05 aprile 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono considerati ciclomotori anche i quadricicli leggeri, veicoli a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

- massa a vuoto inferiore a 350 kg. esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;

- velocità massima per costruzione 45 km/h;

- cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;

- potenza netta del motore inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore.

 

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