Articolo 46 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.
Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme
del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi
specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non
rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti
stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le
vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.