Articolo 219 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Revoca della patente di guida

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria  l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni  successivi,  ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa  violazione.  Questi,  previo  accertamento delle condizioni predette,  emette  l'ordinanza  di  revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.  Dell'ordinanza  si  da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il  provvedimento  di  revoca  della  patente  previsto  dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma  1,  nell'ipotesi  in  cui  risulti  la  perdita, con carattere permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto definitivo.

3-bis L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

 

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