Articolo 219-bis sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010..

Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

2. (abrogato)

3. Quando il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.

 

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