Destinazione dei veicoli confiscati
1. I veicoli
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato
ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e
187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano
richiesta, prioritariamente per attivitą finalizzate a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalitą di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta
di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e'
antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del
Ministero dell'economia e delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la
distruzione del bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico registro automobilistico per
l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma ibis
dell' articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.