Articolo 205 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

3. (abrogato)

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