Articolo 205 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.
Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
3. (abrogato)