Articolo 204 bis sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.
Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto
secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato
dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte
salve le deroghe previste dal presente articolo, e si
estende anche alle sanzioni accessorie.
3.
Il ricorso e il decreto
con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono
notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel
caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti
di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via
telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità' che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile
qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui
all’articolo
203.
4-bis. La
legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente
articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte
sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello
Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello
Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni
sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni
o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi
devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere
rappresentato in giudizio da funzionari della
prefettura-ufficio territoriale del Governo.
5.
In caso di rigetto del ricorso, il
giudice di pace determina l'importo
della sanzione e impone il pagamento della somma con
sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma
deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla
notificazione della sentenza e deve essere effettuato a
vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo
accertatore, con le modalità di pagamento da questa
determinate.
6. La sentenza
con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal
giudice di pace.
7. Fermo restando il principio del libero
convincimento, nella determinazione della sanzione, il
giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione
accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice
di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni
accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di
guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e
7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo
205.
9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato il ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.