Articolo 204
Provvedimenti del prefetto
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati,
sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette,
adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da
parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2
dell’articolo
203,
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione, secondo i criteri dell'articolo
195, comma 2. L'ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti .
1 bis.
I termini di
cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo
203 e al comma 1
del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro
ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione
dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che
sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si
intende accolto.
1
ter.
Quando il ricorrente ha fatto
richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con
la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto
termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso
di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per
l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per
l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto
decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.