Articolo 181

Esposizione dei contrassegni per la circolazione

1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria .

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi .

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00 . Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180

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