Articolo 179 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Cronotachigrafo e limitatore di velocità

1. Nei  casi  previsti  dal  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  e successive  modificazioni,  i  veicoli  devono circolare provvisti di cronotachigrafo,  con  le  caratteristiche  e  le modalità d'impiego stabilite  nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le modalità previste  dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. (toglie 10 punti ->) Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo .

2-bis (toglie 10 punti ->) Chiunque  circola  con  un  autoveicolo  non  munito  di limitatore  di  velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un  limitatore  di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle   fissate   o  non  funzionante,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 870,00 a € 3.481,00. La sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di  cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di  limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di   registrazione,   ovvero   con   limitatore  di  velocità  o  cronotachigrafo  manomesso  oppure  non funzionante, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da € 749,00 a € 2.996,00.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis Quando  si  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che il cronotachigrafo   o   il  limitatore  di  velocità  siano  alterati, manomessi  ovvero  comunque  non  funzionanti,  gli organi di Polizia stradale  di  cui  all'articolo 12,  anche  scortando  il  veicolo  o facendolo  trainare  in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono disporre  che  sia  effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi  stessi.  Le  spese  per  l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono  in  ogni  caso  a  carico  del  proprietario  del veicolo o del titolare  della  licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o
di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità' competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

9. Alla violazione di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso   in   cui  la  violazione  relativa  al  comma  2-bis  riguardi l'alterazione    del   limitatore   di   velocità,   alla   sanzione amministrativa   pecuniaria   consegue   la  sanzione  amministrativa accessoria  della  revoca  della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo .

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