Articolo 163
Convogli militari, cortei e simili
1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 38,00
a € 155,00