Articolo 162
Segnalazione di veicolo fermo
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato
dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro
modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
4-bis.
Nei casi indicati al comma 1 durante
le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di
pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere
visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di
tali dispositivi.
4-ter.
A decorrere dal 1º aprile 2004, nei
casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.
5 (toglie 2 punti ->). Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.