Articolo 153

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Da  mezz'ora  dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo  sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  e in ogni altro caso di scarsa visibilità,  durante  la  marcia  dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui  veicoli  a  motore,  si  devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

    a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

    c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione  visiva  e'  obbligatorio  anche durante la fermata o la sosta,   a   meno   che  il  veicolo  sia  reso  pienamente  visibile dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

    a) nei casi di ingombro della carreggiata;

   b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

   c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

    d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

   e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

10 (toglie 3 punti ->). Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00 .

11 (toglie 1 punti ->). Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.

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