Articolo 15 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.

Atti vietati

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

    a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

    b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

    c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

    d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

    e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

    f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

    f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

    g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

    h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

    i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 400,00.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .

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