Articolo 146
Violazione della segnaletica stradale
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2
(toglie 2 punti ad eccezione dei segnali stradali
di divieto di sosta->). Chiunque non osserva i comportamenti
indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento,
ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 38,00 a € 155
3
(toglie 6 punti ->). Il conducente del veicolo che prosegue
la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del
traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro 150,00 a euro 599,00.
3-bis Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI.