Articolo 146

Violazione della segnaletica stradale

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2 (toglie 2 punti ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta->). Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00 . Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.

3 (toglie 6 punti ->). Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 599,00.

3-bis
Quando  lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due  anni,  in  una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione  della  patente  da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

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