Articolo 139
Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
1.
Ai soggetti già in possesso di patente di guida
e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale
indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo
12
è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità
è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di
compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
2.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio della patente di cui al comma 1.