Articolo 137

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli rimorchi e permessi internazionali di guida

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente .

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