Articolo 134
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per
l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se
prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a
stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione
della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale
targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis Al di fuori dei casi previsti
dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero
(A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini
comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio
italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall'articolo
93, a condizione che al momento dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un domicilio legale
presso una persona fisica residente in
Italia o presso
uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Chiunque circola con la carta di
circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire da € 78,00 a
€ 311,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della