Articolo 134

Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

1-bis Al  di  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero  ed  iscritti  all'Anagrafe  italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno  Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il  territorio  italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme   previste  dall'articolo  93,  a  condizione  che  al  momento dell'immatricolazione  l'intestatario  dichiari  un  domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire da € 78,00 a € 311,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo , secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI . La sanzione    accessoria   non   si   applica   qualora   al   veicolo, successivamente   all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta  di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.

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