Articolo 125
Validità della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e
D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è
richiesta la patente delle categorie B e C.
1-bis Le patenti di guida delle
categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a
125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle
speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo
116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.
4. Parimenti chiunque, munito di patente
speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello
indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o
minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale
mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o
per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a
€ 311,00
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .