Articolo 125

Validità della patente di guida

1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.

1-bis Le  patenti  di guida delle categorie A, A limitata alla guida  di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima  non  superiore  a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono  valide  per  la  guida  dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.

2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.

3. Chiunque,  munito  di  patente di categoria A, A limitata alla  guida  di  motocicli  di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.

4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00 .

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .

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