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 Circolare duplicato patente e carta di circolazione

 

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica

Roma, 21 marzo 2001

prot. n. 848/C4

Allegati: 4

OGGETTO: Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Com’è noto, con le circolari A17 del 9 maggio 2000 e A20 del 16 giugno 2000 sono state impartite le prime disposizioni applicative dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 104 e 105 del 9 marzo 2000, recanti norme per il rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Con la presente circolare si intende portare a conoscenza di codesti Uffici il quadro completo delle procedure previste dai predetti decreti, essendo stati messi a punto tutti gli adempimenti tecnici necessari per regolare il flusso delle informazioni trasmesse dalle forze di polizia competenti a ricevere le denunce.

Le nuove procedure saranno attivate per le denunce presentate a decorrere dal
 15 aprile 2001.

1) Adempimenti degli utenti.

In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento, il titolare della patente di guida o l’intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di polizia. (La fase procedimentale appena descritta è già da tempo in uso ed è ormai entrata nelle abitudini degli automobilisti: non si impone pertanto nessun intervento di informazione preventiva verso l’utenza)

Quando si presenta per la denuncia, l’interessato deve avere con sé:

 - un documento di riconoscimento; (esattamente come ora)
 - due fotografie formato tessera su sfondo bianco. (questa è una novità, ma ricorre solo se il documento smarrito, sottratto o distrutto è la patente)

Nessuna innovazione sulle modalità di resa della denuncia, che si svolge secondo procedure ormai consolidate.

L’interessato lascia il posto di polizia con un permesso provvisorio (All. 1 e 2) di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:

    • se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo; (l’obbligo di cui all’art. 2, comma 5, del DPR 9.3.2000, n. 104, è stato introdotto allo scopo di evitare che, ritrovato il documento, l’interessato decida di rifiutare il duplicato all’atto della consegna, ingenerando, in tal modo, lo stesso problema che oggi affligge gli Uffici della Motorizzazione e che non consente una registrazione attendibile nella base dati dei documenti smarriti, sottratti o distrutti e nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida);
    • se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve telefonare al numero verde 800/232323; (ciò consente di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto di polizia – motorizzazione - utente: gli addetti al call-center hanno a disposizione strumenti che consentono loro di informare immediatamente l’interessato sullo stato del procedimento).

Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del procedimento, non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.

Alla consegna, il postino provvede a riscuotere il costo dell’operazione:
€ 5,16 + le spese postali.

Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito per il tramite di apposito avviso lasciato nella casella della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell’ufficio postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.
 

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2) Adempimenti delle autorità di polizia.

Una volta ricevuta la denuncia, resa secondo le modalità di cui al precedente punto
1), è necessario fornire alcune informazioni all’interessato, che, in particolare, ha bisogno di sapere se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura dell’Ufficio Centrale Operativo, oppure se dovrà recarsi presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.

A tale scopo è necessario collegarsi via computer col Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione (il collegamento è da tempo operativo presso le Prefetture, le sale operative della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e presso oltre 1000 Comandi di Polizia municipale), richiamando la maschera “INFO” e interrogandola, secondo il caso che ricorre, per targa o per numero di patente, ovvero digitando i dati
anagrafici del titolare della patente.

Se l’interrogazione riguarda una patente, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguanti messaggi: “PATENTE NON DUPLICABILE DALL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO” oppure “PATENTE ASSENTE DA ARCHIVIO CONDUCENTI”.
Se compare uno di questi messaggi, il denunciante sarà invitato a presentare domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.

Se l’interrogazione riguarda una carta di circolazione, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguanti messaggi: “CARTA DI CIRCOLAZIONE NON DUPLICABILE DALL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO” oppure “TARGA ASSENTE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI”. Se compare uno di questi messaggi, il denunciante sarà invitato a presentare domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.

Se l’autorità che riceve la denuncia non dispone del collegamento telematico col Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, può ricevere le stesse informazioni telefonando alla propria sala operativa (che può accedere al suddetto Centro Elaborazione Dati per 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno), oppure al numero 800.23.23.23 dell’Ufficio Centrale Operativo, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30.

Se, dalle informazioni ricevute, emerge che il duplicato può essere prodotto
dall’Ufficio Centrale Operativo, dopo aver avvertito l’interessato che riceverà il duplicato per posta al proprio indirizzo di residenza, occorre:

    • verificare che il denunciante abbia compilato, in triplice copia, il modulo che ricorre (All. 1 o 2) e che i dati trascritti corrispondano a quelli riportati nel documento di riconoscimento;
    • verificare (solo per le patenti di guida) che le fotografie, a colori su fondo bianco,corrispondano ai tratti somatici del denunciante, abbiano le dimensioni degli appositi riquadri e siano state incollate (non spillate), per la successiva lettura ottica da parte dell’Ufficio Centrale Operativo, nei riquadri di due dei tre moduli. Occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che sulla fotografia non vi siano timbri o diciture e che le fotografie non siano fissate con spilli o graffette: i primi verrebbero riportati sulla patente dal lettore ottico; i secondi danneggerebbero gli apparati di lettura ottica. Questi ultimi, in particolare, sono progettati per  scannerizzare la fotografia esattamente nel punto del modulo in cui ne è prevista l’apposizione. Dal che deriva che i moduli allegati non possono per nessuna ragione essere modificati nelle dimensioni o nei contenuti;
    • sbarrare le parole “per novanta giorni decorrenti dalla data odierna, (ovvero)” riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data della denuncia;
    • consegnare un modulo (in caso di patente quello privo di fotografia) al denunciante.
In tal caso, il predetto modulo vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104, o come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 105;
    • trasmettere un modulo (in caso di patente, con fotografia), entro sette giorni, all’Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano. La trasmissione del predetto modulo vale come comunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 9 marzo 2000, n. 104 o ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 105;
    • conservare un modulo (in caso di patente, con fotografia) agli atti. Tale modulo serve come copia di riserva, nel caso in cui il primo modulo dovesse andare smarrito nel corso della spedizione all’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione. Ricorrendo il caso, dovrà essere spedito al suddetto Ufficio a semplice richiesta verbale dell’interessato, sentito, eventualmente, il numero verde 800.232323.

Se invece, dalle informazioni ricevute, emerge che il duplicato non può essere prodotto dall’Ufficio Centrale Operativo, dopo aver avvertito l’interessato che dovrà presentare domanda di duplicato all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, occorre:

    • verificare che il denunciante abbia compilato, in una sola copia, il modulo relativo e che i dati trascritti corrispondano a quelli riportati nel documento di riconoscimento;

    • sbarrare il punto 2 delle “AVVERTENZE” riportate in fondo al modulo, nonché le parole “(ovvero) fino al ricevimento del duplicato” riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data della denuncia e, solo in caso di patente, le parole “la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento”;
    • consegnare il modulo (in caso di patente, privo di fotografia), al denunciante, quale permesso provvisorio di guida ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104, o come permesso provvisorio di circolazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 105.
 

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3) Adempimenti degli Uffici Provinciali della Motorizzazione.

L’utente può presentarsi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della patente o della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta, solo in tre casi:

a) se ha sporto denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento, prima del 15 aprile 2001. La circostanza è rilevabile dalla data riportata sul certificato di resa denuncia o sul permesso provvisorio rilasciato dall’autorità che ha ricevuto la denuncia;

b) se è’ stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dall’autorità che ha ricevuto la denuncia, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato del documento non può essere estratto dall’archivio nazionale dei veicoli o dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La circostanza è rilevabile dal permesso provvisorio, sul quale risultano sbarrati: il punto 2 delle “AVVERTENZE” riportate in fondo al modulo; le parole “(ovvero) fino al ricevimento del duplicato” riportate immediatamente prima dello spazio riservato all’indicazione del luogo e della data della denuncia; le parole “la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento” (solo in caso di patente);

c) se è stato indirizzato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione dall’Ufficio Centrale Operativo, avendo quest’ultimo accertato che il duplicato non può essere estratto dall’archivio nazionale dei veicoli o dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La circostanza è rilevabile dall’apposita comunicazione (All. 3 e 4) che l’utente è tenuto ad esibire all’atto della richiesta del duplicato. Il caso, in realtà, non dovrebbe ricorrere. E’ stato inserito nel procedimento solo allo scopo di ovviare ad errori o omissioni dell’autorità che riceve la denuncia, alla quale è demandato il controllo della situazione d’archivio.

In tutti e tre i casi, la richiesta viene evasa con le consuete modalità, rilasciando, in luogo del permesso provvisorio già in possesso del richiedente (che deve essere ritirato), un nuovo permesso della validità di trenta giorni.

Si rammenta infine che, per ottenere il duplicato della patente o della carta di circolazione per deterioramento dell’originale, l’utente potrà presentarsi unicamente presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione così come previsto, rispettivamente, dall’art. 2, comma 6, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 104 e dall’art. 2, comma 5, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

4) Abrogazioni

A decorrere dal 15 aprile 2001, sono abrogate le circolari A17 del 9 maggio 2000 e A20 del 16 giugno 2000.

*****

Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare ed il puntuale
adempimento della parte di competenza.


IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE.

            (Dott. Ing. Ciro Esposito)

 
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