Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Roma, 2 settembre 2005
Prot. MOT3/4397/M350
Oggetto: Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Decreto legge 30 giugno 2005, convertito, con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la legge 17 agosto 2005 n. 168 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione".
In particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, contenute negli articoli 5 e 5bis della legge in esame, la normativa ha introdotto alcune novità che rendono pertanto necessario riepilogare ed aggiornare le disposizioni già fornite in materia con le circolari MOT3/3616/M310 del 6 luglio 2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005, che devono ritenersi abrogate.
1. È stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza dell’obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2. L’obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v. Tali soggetti, quindi, possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a seguito di esame, con le modalità indicate al paragrafo 2 della circolare MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.
3.
Coloro che compiono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, possono ottenere
il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame,
previa presentazione, all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:
- attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
- certificato medico, di data non anteriore a sei mesi che attesti il
possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della
categoria A. La legge 168/2005 in esame prevede che fino al 1 gennaio 2008 la
certificazione medica potrà essere rilasciata da un "medico di medicina
generale" che deve attestare che il richiedente sia in possesso di "condizioni
psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore". Al
riguardo, questa Amministrazione ha interessato il competente Ministero della
salute, affinché lo stesso specifichi quali debbano intendersi le condizioni
psicofisiche minime che un soggetto deve possedere per poter condurre
ciclomotori, nonché quali siano i medici competenti a rilasciare la
certificazione di idoneità. Nelle more che il Ministero della salute fornisca le
suddette informazioni, codesti Uffici potranno accettare certificazioni
rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime libero
professionale sia nell’ambito di strutture pubbliche, che attestino che
l’interessato sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non
ostative all’uso del ciclomotore";
- attestato di frequenza di specifico corso presso un’autoscuola. Detto
corso verte sulle materie previste dall’art. 1 del D.M. 30 giugno 2003 ed ha
durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare alle norme di
comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione
e 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge. Non sono ammesse
più di tre ore di assenza. Le autoscuole possono effettuare corsi cumulativi,
sia per candidati maggiorenni che minorenni (questi ultimi, tuttavia, dovranno
poi sostenere l’esame). La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in
appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, del D.M. 30
giugno 2003. L’attestato di frequenza dovrà essere rilasciato, al termine del
corso, conformemente al modello previsto all’allegato 1 della presente
circolare. Non potrà essere rilasciato il suddetto attestato di frequenza a
coloro che superano le tre ore di assenza.
4. La domanda da presentare all'Ufficio provinciale per ottenere il rilascio senza esame del suddetto documento può essere redatta anche utilizzando il modello 21l2 MEC; in tal caso, in corrispondenza della casella "patente richiesta", l'interessato dovrà scrivere la sigla "CIGC".
5. L’istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.
6. L’obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame.
7. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all’oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che sostengono l’esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
8. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l’esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell’obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l’esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.
9. Non sono obbligati a produrre l’attestazione di frequenza del corso i maggiorenni i cui certificati siano stati rilasciati senza esame, nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 ed il 22 agosto 2005; parimenti non hanno l’obbligo di produrre la suddetta attestazione i maggiorenni che hanno presentato all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il 22 agosto 2005, l’istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
10. Eventuali richieste di duplicato del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità psicofisica.
11. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.
La legge 168/2005 ha introdotto
anche altre importanti novità in materia:
a) possibilità di sottoporre a procedimento di
revisione il titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, limitatamente alla verifica
della sussistenza dei requisiti psicofisici;
b) possibilità di sospendere il certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art. 129 del codice della
strada, in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici;
c) possibilità di revocare il certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell’art. 130 del codice della
strada, in caso di perdita definitiva dei requisiti psicofisici;
d) introduzione del principio della scadenza di
validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi
dell’art. 126 del codice della strada. Il rinnovo di validità avviene secondo le
scadenze previste per la patenti di guida della categoria A. Con successivo
provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative alla procedura di
rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori. Nelle more
dell’emanazione di tali disposizioni, la data di scadenza di validità ed
eventuali prescrizioni devono essere annotate manualmente sul certificato
stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini
ATTESTATO DI FREQUENZA
Si attesta che il/la Sig___________________________, nato/a a ________________________________, il ____________________________, ha frequentato, presso questa autoscuola, il corso di 12 ore previsto dall’art. 116, comma 1 ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il corso si è svolto dal giorno _________________ al giorno ______________. Data
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