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 Decreto del 22 dicembre 2008 - CQC - Formazione accelerata

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale - Pubblicato in data 15/01/2009

 
 
DECRETO LEGISLATIVO

22 dicembre 2008, n. 214

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per

il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere a) b), c) e d), e 2, lettera b), della

legge 1° marzo 2005, n. 32 (1), recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore

dell’autotrasporto di persone e cose;

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (2),

sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al

trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (3), recante disposizioni per il riassetto

normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto;

Visto l’articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (4), recante proroga di termini previsti da

disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (5), e successive modificazioni, recante

nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (6), e successive

modificazioni, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31

ottobre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del

Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la

semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri,

della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell’interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

...Omississ dell'articolo 1...

Art. 2

Modifiche al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (3)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 (3) del 2005, è sostituito dal

seguente: "1. I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver

compiuto:

a) 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida

delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115 (9), comma 1,

lettera d), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a

condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all’articolo 19, comma 2;

b) 18 anni: per condurre i veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida

delle categorie C e C+E, fermi restando i limiti di cui all’articolo 115 (9), comma 1, lettera d),

numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a condizione

di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis;

c) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida

delle categorie D e D+E a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale di cui all’articolo

19, comma 2;

d) 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida

delle categorie D e D+E, adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri,

ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri, a condizione di aver seguito il corso formazione

iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis;

e) 23 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida

delle categorie D e D+E, a condizione di aver seguito il corso formazione iniziale accelerato, di cui

all’articolo 19, comma 2-bis.".

2. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005 (3), sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "specifico corso" sono inserite le seguenti: "di formazione ordinario

o accelerato";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. È altresì consentito un corso di formazione

accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e). Tale

corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni

da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui

all’allegato I, sezione 2-bis.";

c) al comma 3, all’alinea, le parole: "Il corso di cui al comma 1 è organizzato" sono sostituite dalle

seguenti: "I corsi di cui al comma 1 sono organizzati" ed alla lettera b) le parole: "con il decreto di

cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis.";

d) al comma 4, le parole: "disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 2" sono sostituite

dalle seguenti: "disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis".

3. All’allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005 (3), sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: "Allegato I (previsto dall’articolo 19, comma 2)" sono sostituite dalle seguenti:

"Allegato I (previsto dall’articolo 19, commi 2 e 2-bis)";

b) la rubrica della sezione 2: "ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

INIZIALE OBBLIGATORIA" è sostituita dalla seguente: "FORMAZIONE ED ESAMI PER LA

QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMA 2";

c) nella sezione 2, terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: "su un terreno speciale" sono

inserite le seguenti: "oppure in un simulatore di alta qualità";

d) dopo la Sezione 2 è inserita la seguente:

"Sezione 2-bis

FORMAZIONE ED ESAMI PER LA QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA

ACCELERATA DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS

Il corso di formazione iniziale accelerato deve comprendere l’insegnamento di tutte le materie

comprese nell’elenco di cui alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale accelerata deve

essere di 140 ore.

L’aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo

della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d’esame definiti nel decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T (10), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Durante la guida individuale, l’aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Il

conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale

oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale

improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto

alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche

e dell’ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all’articolo 18, comma 3, la durata della qualificazione iniziale

accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente deve sostenere un esame scritto e/o orale che comporta

almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell’elenco delle materie di cui alla

sezione 1.";

e) nella sezione 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale formazione periodica può essere

parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità.".

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni relative alle

caratteristiche tecniche ed agli standard di qualità necessari a definire un simulatore di alta qualità,

ed alla misura massima consentita di impiego dello stesso nei corsi di formazione di cui all’articolo

19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005 (11), come modificato dal presente decreto.

5. Il decreto di cui al comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 (3) del 2005,

introdotto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MATTEOLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa

RONCHI, Ministro per le politiche europee

FRATTINI, Ministro degli affari esteri

ALFANO, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze

SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico

MARONI, Ministro dell’interno

 
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